Il riparto della giurisdizione sul diritto alla salute fra giudice ordinario ed amministrativo

Redazione scientifica
21 Febbraio 2022

Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia inerente alla tutela del diritto alla salute, sub specie di diritto al distanziamento sociale individuato dal legislatore come mezzo per prevenire la diffusione del Covid-19.

Con l'ordinanza in esame, la Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, ha affrontato il tema del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo in relazione alla tutela del diritto alla salute.

La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale da un'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione che, lamentando il sovraffollamento di una struttura pubblica di accoglienza per richiedenti asilo, chiedeva il trasferimento di essi in struttura idonea all'attuazione delle misure da Covid-19.

Il Tribunale adito, tuttavia, nel contradditorio con le altre parti costituite, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.

Successivamente la stessa associazione, nel contestare la decisione assunta in via cautelare, chiedeva al Tribunale di accertare la lesione del diritto alla salute degli ospiti e ordinarne il trasferimento in strutture idonee.

Nel corso di tale giudizio veniva riproposta da parte del Ministero dell'Interno l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, cui seguiva il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'associazione.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Anzitutto i giudici richiamano la regola generale per il riparto di giurisdizione tra a.g.o. e g.a., secondo cui ciò che rileva è la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, il c.d. petitum sostanziale (Cass. civ., n. 8374/2006 e n. 32774/2018).

Con riferimento alle posizioni giuridiche inquadrabili nell'ambito dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, del diritto alla salute, le Sezioni Unite hanno affermato il prevalere della giurisdizione del giudice ordinario.

Tale prospettiva, tuttavia, si è andata peraltro progressivamente affinando, affermando che ciò che rileva è la verifica in concreto del quadro normativo e le modalità con le quali è preso in considerazione il diritto fondamentale in gioco.

Si deve cioè ritenere che ove il legislatore abbia delineato e predefinito in modo assoluto e cogente un determinato diritto fondamentale e le modalità della sua protezione, non prevedendo alcuna mediazione del potere pubblico la giurisdizione vada attribuita al g.o.

A diverse conclusioni deve, per contro, giungersi, laddove il diritto fondamentale venga considerato nella sua dimensione solidale e, per ciò stesso, richieda l'intervento del potere pubblico in modo che esso possa bilanciarlo con altri interessi e valori fondamentali.

In questa prospettiva, le Sezioni Unite, hanno esaminato la disciplina normativa sul distanziamento sociale e delle misure a protezione della salute introdotte dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid- 19.

È stato quindi rilevato che dall'esame congiunto delle fonti regolanti la materia, «si desume l'assenza di alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione o meno della misura del distanziamento sociale individuata per prevenire la diffusione del Covid-19».

Sulla base di queste considerazioni, deve essere quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it