Il riconoscimento degli interessi compensativi nella domanda di risarcimento dei danni
21 Febbraio 2022
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso n. 5317/2022, proposto da una banca italiana, contro gli eredi del de cuius D.C. per una causa avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino. Nel 2013, il Tribunale di Viterbo, aveva rigettato la domanda proposta da D.C., poi portata avanti dai suoi eredi, escludendo la configurabilità della nullità e dell'annullabilità dell'ordine di acquisto, ritenendo insussistente il contestato inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario. Di diverso avviso la Corte d'Appello che nel 2019, aveva ritenuto fondati i motivi riguardati gli investimenti, proponendo una somma da liquidare maggiore. Il ricorrente, ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi di doglianza.
Il ricorso viene rigettato. Il principale motivo del ricorso, denuncia la violazione degli art. 1223, 1226, 2729 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. per avere la Corte d'Appello liquidato all'investitore gli interessi compensativi, non oggetto della domanda, pur senza la prova dei danni ulteriori rispetto alla perdita di capitale investito e al ristoro degli interessi legali di rivalutazione. Secondo il Collegio, tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori (art. 1224 c.c.), in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. Pertanto, questi interessi, costituiscono una necessaria componente, come quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, che non configura l'ipotesi di un risarcimento maggiore, ma soltanto una diversa espressione monetaria del medesimo. A supporto di questo convincimento, la Corte di Cassazione, sottolinea che «nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni». Nel caso di specie, pertanto, non può essere condivisibile la critica secondo la quale la liquidazione degli interessi compensativi non avesse costituito oggetto della domanda introduttiva del giudizio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |