Etilometro non revisionato: è onere della P.A. dimostrare l'attendibilità dei risultati dell'alcooltest

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2022

In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcooltest è stato preventivamente sottoposto all'omologazione e alla calibratura. L'onere di provare l'attendibilità dei risultati dell'accertamento grava sulla P.A.

Un automobilista, coinvolto in un sinistro stradale, veniva sottoposto ad alcooltest. Con verbale la polizia stradale gli contestava la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e gli irrogava una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente.

Con ricorso innanzi al giudice di Pace, il conducente chiedeva l'annullamento del verbale deducendo l'inattendibilità dei test alcolometrici a cui era stato sottoposto, poiché sull'etilometro non erano state eseguite le verifiche periodiche prefigurate dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379.

Poiché la sua richiesta veniva rigettata sia dal giudice di Pace che dal Tribunale, il conducente proponeva ricorso in Cassazione deducendo che, qualora il sanzionato alleghi l'omessa sottoposizione dell'etilometro alle verifiche periodiche, è onere della P.A. dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell'accertamento.

La Cassazione, ritenendo il ricorso fondato, ribadisce l'insegnamento secondo cui, «in tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria» (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2019, n. 1921).

Chiarito questo, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale.

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