Impugnabilità in cassazione dei provvedimenti giudiziali su tempi e modi delle frequentazioni tra figli e genitori

Redazione scientifica
24 Febbraio 2022

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso un provvedimento giudiziale riguardante tempi e modi della frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario, aderendo ad un orientamento di legittimità che valorizza l'art. 8 CEDU.

Il padre di un minore proponeva ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d'appello, in sede di reclamo ed in riforma della decisione del Tribunale, aveva autorizzato la madre a trasferirsi con il figlio nella casa dei propri genitori.

Secondo il ricorrente, il trasferimento della madre in una località distante oltre 500 km dalla residenza paterna avrebbe determinato l'impossibilità del minore di crescere con entrambi i genitori, in violazione del principio di bigenitorialità.

Nel controricorso la madre deduceva l'inammissibilità del ricorso straordinario in quanto proposto avverso provvedimento né decisorio né definitivo.

Preliminarmente la Corte ha valutato l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario sollevata dalla controricorrente, disattendendola.

Evidenziano i giudici che sul tema vengono in rilievo due diverse soluzioni che si sono affermate all'interno della prima sezione della Corte.

L'una in cui si valorizza, nella ritenuta inammissibilità del ricorso, il carattere non decisorio e non definitivo dei provvedimenti che, adottati nel giudizio camerale di volontaria giurisdizione o non contenzioso, sono meramente attuativi dell'affidamento.

Secondo l'indicata opzione tali provvedimenti restano comunque rivedibili dal giudice di merito, anche in difetto di sopravvenienze fattuali, in ragione della miglior tutela dell'interesse del minore. (Cass. civ., n. 614/2022).

L'altra è frutto di una diversa prospettiva d'indagine in cui è forte l'esigenza di evitare il diniego della tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU (Cass. civ., n. 19323/2020; Cass. civ., n. 3652/2020).

Tale diritto sarebbe leso da quelle disposizioni, adottate in materia di frequentazione e visita del minore da parte del genitore non collocatario, che risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento, da violare il diritto alla bigenitorialità.

Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in tema di collocamento del minore viene dunque fondato sul rilievo assunto dall'errore di diritto per violazione del principio della bigenitorialità che negli artt. 337-ter c.c. e art. 8 CEDU riceve tutela.

Ciò chiarito, il Collegio ritiene di dover aderire al secondo indirizzo, al quale riconosce per le affermazioni in concreto declinate, la capacità di conformare correttamente la materia del collocamento e delle frequentazioni figli-genitori.

L'opzione interpretativa prescelta viene poi ritenuta applicabile proprio alla fattispecie concreta in considerazione dei contenuti del ricorsoi.e. per l'autorizzazione data la madre a trasferirsi con il minore a 500 km di distanza dalla residenza paterna – i quali prospettano una violazione del diritto alla bigenitorialità.

Nel merito, tale violazione viene tuttavia esclusa dai giudici i quali ritengono corretta la valutazione espressa dai giudici di merito.

In particolare, viene valorizzata, l'esclusione, da parte della Corte d'appello, di uno sradicamento del minore dal luogo di attuale residenza, in ragione della tenerà età, la pregressa esperienza presso l'abitazione dei nonni materni, nonché l'ampliamento delle modalità di visita del padre.

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