Cessazione dell'efficacia del pignoramento immobiliare
25 Febbraio 2022
E' noto che il pignoramento sia l'atto con cui inizia l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c.
Esso dev'essere preceduto dalla notifica dell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., che consiste in un'intimazione di pagamento rivolta al debitore, prima che il creditore dia concreto avvio all'azione esecutiva.
Decorsi almeno dieci giorni (salvo abbreviazione dei termini) ma non oltre novanta giorni dalla notificazione del precetto, ove il creditore voglia procedere esecutivamente, dovrà dar corso al pignoramento.
Quale atto complesso, contenente sia la richiesta del creditore sia l'intimazione dell'ufficiale giudiziario, si è ritenuto che il pignoramento immobiliare si perfezionasse con la sua notifica al debitore, mentre la sua trascrizione atterrebbe solamente all'estensione degli effetti erga omnes.
Questa posizione, propria della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie ha, però, subito delle modifiche, giungendosi ad affermare che «l'esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall'art. 555 c.p.c. avrebbe natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attuerebbe attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua successiva trascrizione».
Il problema del perfezionamento del pignoramento immobiliare è assai rilevante sotto molteplici aspetti, uno dei quali attiene proprio a quanto posto nel quesito e cioè alla individuazione del dies a quo per il compimento di determinati atti di impulso della procedura, come ad esempio il disposto dell'art. 497 c.p.c. che prevede la perdita di efficacia del pignoramento ove nel termine di 45 giorni dal suo compimento non sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
Appunto per questo è fondamentale chiedersi quale sia il momento dal quale il pignoramento possa dirsi «compiuto».
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, distinguendo gli effetti della notificazione del pignoramento dalla sua trascrizione, ha avuto modo di affermare che il termine di efficacia del pignoramento, ai fini del disposto di cui all'art. 497 c.p.c., decorre dalla data di notificazione tanto che l'istanza di vendita dev'essere depositata entro i successivi quarantacinque giorni: «La giurisprudenza di legittimità, mentre ha sin da tempi non recenti attribuito al pignoramento presso terzi la struttura di fattispecie a formazione complessa o, meglio, a formazione progressiva (cfr. già Cass. civ., n. 13021/1992, n. 9673/1997, n. 10157/1997, nonché tra le ultime Cass. civ., n. 2473/2009, n. 1949/2009, n. 5529/2011, n. 6666/2011), non ha, attualmente, una posizione altrettanto netta rispetto alla struttura del pignoramento immobiliare. La questione è stata trattata approfonditamente nel precedente richiamato in ricorso di cui a Cass. civ., n. 9231/1997. Nel caso deciso con questa sentenza la Corte si è occupata di individuare il momento di «compimento» del pignoramento ai fini della decorrenza del termine di efficacia previsto dall'art. 497 c.p.c. (che prevede che «il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita»). La sentenza richiama, a sua volta, integralmente la motivazione del precedente n. 525/1965, che merita di essere trascritta anche qui, per la parte più significativa: «... Ora è ben vero che i due adempimenti (notifica e trascrizione) sono richiesti dall'art. 555, in un rapporto di immediata successione cronologica, onde ciò potrebbe indurre a ritenerli entrambi indispensabili per il perfezionamento dell'esecuzione. E' anche vero che, essendo il pignoramento privo di efficacia con decorso di novanta giorni dal suo compimento, il dies a quo di detto termine potrebbe venire identificato, stando alla dizione usata dall'art. 497, con la data di trascrizione dell'atto. Tuttavia la importanza dei rilievi anzidetti è più apparente che reale, ove si consideri che nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali, cui corrispondono due distinti e autonomi adempimenti, i quali hanno ciascuno una propria ragione di essere e una specifica efficacia giuridica rispettivamente tra le parti ed erga omnes. Invero il pignoramento è perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell'atto ed è da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali. E', infatti, dopo la notifica del pignoramento che l'ufficiale giudiziario deve depositare l'atto nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l'inserimento di esso nel fascicolo dell'esecuzione, l'esistenza giuridica del vincolo processuale (art. 551 c.p.c.) ed è anche da quel momento che il debitore è costituito custode dei beni pignorati (art. 559, comma 1, dello stesso codice). Né va omesso di considerare che, secondo l'art. 481 c.p.c., la inefficacia del precetto viene comminata soltanto se nel termine di novanta giorni dalla notifica non è iniziata la esecuzione, e poiché l'inizio della espropriazione forzata ha luogo proprio con la notifica del pignoramento, è ovvio che anche questo primo atto assume rilevanza nello svolgimento del processo esecutivo. Se, dunque, la legge ricollega alla notificazione del pignoramento determinate conseguenze giuridiche, non si vede perchè, in aderenza ad esse, non debba decorrere da quella data anche il termine di efficacia previsto dall'art. 497 c.p.c..» (Cass. civ. sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998). |