Piani di risanamento: Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti dell'EBA

Fabio Fiorucci
25 Febbraio 2022

Con nota n. 24 del 10 febbraio 2022 la Banca d'Italia ha formalizzato l'intenzione di volersi conformare agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11).

Con nota n. 24 del 10 febbraio 2022 la Banca d'Italia ha formalizzato l'intenzione di volersi conformare agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11). L'avvenuta attuazione degli Orientamenti dell'EBA è stata operata mediante la modifica del Provvedimento del 1° settembre 2020 recante le disposizioni e le aspettative in materia di contenuti dei piani di risanamento.

Le nuove linee guida specificano, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE (P1F 2 P), l'elenco minimo degli indicatori quantitativi e qualitativi da includere nei piani di risanamento definiti e valutati conformemente agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, come ulteriormente specificato agli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (P2F 3 P), i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori, le circostanze in cui possano essere adottate le azioni indicate nei piani di risanamento, gli interventi da adottare in relazione a tali indicatori e le eventuali condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in merito a tali indicatori.

In particolare, nel documento dell'EBA è previsto che il piano di risanamento dovrebbe contenere informazioni dettagliate sul processo decisionale relativo all'attivazione del piano di risanamento quale elemento essenziale della struttura di governance, sulla base di un processo di segnalazione utilizzando gli indicatori stabiliti nel quadro pertinente e conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Nel definire tale struttura, gli enti dovrebbero considerare che le violazioni degli indicatori non attivano automaticamente una specifica opzione di risanamento, ma indicano che dovrebbe essere avviato un processo di escalation per decidere se intervenire o meno.

Gli enti dovrebbero includere indicatori dei piani di risanamento di natura sia quantitativa sia qualitativa. Nel fissare le soglie degli indicatori quantitativi del piano di risanamento, coerentemente con il proprio quadro complessivo di gestione generale dei rischi come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, l'ente dovrebbe utilizzare metriche progressive (il cosiddetto «approccio a semaforo» o «traffic light approach») per informare l'organo di amministrazione dell'ente circa il potenziale raggiungimento di tali soglie.

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