La mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti della vittima di un sinistro stradale

Redazione Scientifica
25 Febbraio 2022

«L'assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all'art. 148 cos. ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all'art. 140 cod. ass.; oppure dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile […]».

La Corte di Cassazione ha avuto modo di decidere circa i presupposti e gli effetti della mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti della vittima di un sinistro stradale, che gli avrebbe causato molteplici fratture vertebrali con lesione midollare e conseguente tetraplegia.

E ne ha tratto i seguenti principi di diritto: «l'assicuratore della r.c.a. è in mora, nei confronti della vittima, una volta spirato il termine di cui all'art. 148, commi 1 o 2, cod. ass..

L'assicuratore in mora è tenuto:

  • se il debito è inferiore al massimale, al pagamento degli stessi interessi compensativi dovuto dal responsabile ex art. 1219 c.c., calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass. n. 1712/1995;
  • se il debito è superiore al massimale, al pagamento degli interessi di mora sul massimale stesso, ex art. 1224, comma 1 o 2, c.c.

L'assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all'art. 148 cos. ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all'art. 140 cod. ass.; oppure dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile. Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro; né l'intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sé, cause di esclusione della mora dell'assicuratore».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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