La mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti della vittima di un sinistro stradale
25 Febbraio 2022
La Corte di Cassazione ha avuto modo di decidere circa i presupposti e gli effetti della mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti della vittima di un sinistro stradale, che gli avrebbe causato molteplici fratture vertebrali con lesione midollare e conseguente tetraplegia.
E ne ha tratto i seguenti principi di diritto: «l'assicuratore della r.c.a. è in mora, nei confronti della vittima, una volta spirato il termine di cui all'art. 148, commi 1 o 2, cod. ass.. L'assicuratore in mora è tenuto:
L'assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all'art. 148 cos. ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all'art. 140 cod. ass.; oppure dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile. Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro; né l'intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sé, cause di esclusione della mora dell'assicuratore».
(Fonte: Diritto e Giustizia) |