Scontro fra 3 veicoli: a chi spetta il ristoro dei danni e quando si applica l'indennizzo diretto?
25 Febbraio 2022
In un sinistro stradale che vede coinvolti 3 veicoli, il veicolo A (auto), che effettua una manovra d'immissione nel principale flusso veicolare non si avvede del sopraggiungere del veicolo B (moto), che viene impattato mentre percorre la via principale, e per effetto del primo urto collide il veicolo C, fermo in sosta consentita. Il proprietario del veicolo C chi deve citare in giudizio ai fini del ristoro del suo danno?
La prima questione da affrontare nel momento in cui dobbiamo decidere come impostare l'azione stragiudiziale risarcitoria è comprendere l'applicabilità o meno della procedura d'indennizzo diretto (o meglio, di risarcimento diretto) ex art. 149 cod. ass., piuttosto che la procedura ordinaria ex art. 148 cod. ass.
I presupposti per l'adottabilità della procedura di risarcimento diretto sono: 1) che il sinistro sia intercorso tra due veicoli a motore; 2) che i suddetti veicoli siano stati identificati e siano assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; 3) che a questi veicoli siano derivati danni.
Se possiamo presumere la sussistenza dei punti 2 e 3, certamente non esiste il primo presupposto (il sinistro ha visto coinvolti tre veicoli e non due); consegue, pertanto, la non applicabilità della speciale procedura di risarcimento diretto.
La seconda questione concerne la responsabilità del sinistro.
Ciò chiarito, certamente responsabile è il conducete del veicolo A che effettua l'immissione nel traffico senza verificare di non essere d'intralcio agli altri utenti della strada, così violando il primo comma dell'art. 154 c.d.s.: I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione … devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi…).
Più delicato è stabilire se anche il motociclista (veicolo B) possa essere ritenuto corresponsabile solidale; ai sensi dell'art. 2054, co. 2, c.c. anch'egli è, in via presuntiva, responsabile, sempre che non riesca a fornire la prova contraria, eventualmente anche indiretta (Cass. civ., ord. 21 maggio 2019, n. 13672). In conclusione, tenuto conto quanto sopra osservato, parrebbe prudente non chiamare in giudizio il proprietario/conducente del motociclo e il suo assicuratore, così da evitare il rischio di vedersi respinta la domanda con condanna alle spese di soccombenza. Il proprietario del veicolo C, pertanto, potrà limitarsi a rivolgere la domanda risarcitoria al soggetto apparentemente più responsabile, identificato nel proprietario/conducente del veicolo A e nel suo assicuratore della RCA.
Per il principio di solidarietà (art. 2055 c.c.), infatti, quand'anche vi fosse una corresponsabilità del conducente del motociclo, il conducente del veicolo A e il suo assicuratore saranno condannati a risarcire comunque il danno integrale. Si osserva, inoltre, che nell'ipotesi in cui il danneggiato convenga in giudizio il proprietario/conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà (Cass. civ., 29 maggio 2015, n. 11179). Se, invece, sarà il convenuto conducente del veicolo A a chiamare in giudizio il proprietario/conducente e l'assicuratore del veicolo B, la domanda risarcitoria dell'attore si estenderà automaticamente anche nei confronti del terzo, con esonero dal dover corrispondere il contributo unificato e senza il rischio della condanna alle spese di lite nel caso in cui la condotta di guida del motociclista venisse ritenuta corretta (Cass. civ., 28 novembre 2019, n. 31066).
Nel promuovere il giudizio, l'attore dovrà premurarsi di essere in grado di poter provare: 1) il fatto storico e quindi anche la colpa del conducente del veicolo A dalla quale è conseguita la collisione con il motociclo che a sua volta è andato ad urtare il veicolo C; 2) il danno subito dal veicolo; 3) il nesso causale tra il lamentato danno e il sinistro.
Per quanto riguarda il danno al veicolo, sarà bene che l'attore produca:
È bene ricordare che l'IVA è sempre risarcibile anche qualora il veicolo non sia stato ancora riparato (Cass. civ., ord. 27 agosto 2019, n. 21739).
|