Manutenzione di un Condominio: l'assemblea dei condomini è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore

Redazione scientifica
28 Febbraio 2022

L'assemblea dei condomini è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore, che abbia eseguito opere di manutenzione dell'edificio, per eliminare i vizi ed i difetti in esse riscontrati, senza che tale delibera possa invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto.

La Corte d'Appello di Bologna rigettava la pronuncia del Tribunale di Ravenna che aveva respinto la domanda di accertamento dei vizi e di condanna al correlato risarcimento dei danni avanzata da due condomini nei confronti di un Condominio e del suo amministratore, quanto alla porta del terrazzo ed alla rottura dei vetri della loro unità immobiliare.

I due condomini ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'anteriorità dei danni rispetto all'acquisto del suddetto appartamento.

La doglianza è inammissibile, in quanto, secondo la Suprema Corte «l'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, pur riferentesi alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrino nella rappresentanza giudiziale attiva del condominio attribuita all'amministratore dall'art 1131 c.c., è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore, che abbia eseguito opere di manutenzione dell'edificio, per eliminare i vizi ed i difetti in esse riscontrati, senza che tale delibera possa invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto. Una tale deliberazione assembleare determina, peraltro, l'insorgere del potere-dovere dell'amministratore, ex art. 1130, n. 1, c.c., di darne attuazione, sicché la stessa non può integrare un fatto illecito idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria personale dell'amministratore, oppure una condanna al risarcimento del danno del Condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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