Condanna dell'appellante alle spese di lite e divieto di reformatio in peius

Redazione scientifica
01 Marzo 2022

La condanna dell'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio viola il divieto di reformatio in peius in mancanza di impugnazione da parte dell'appellato del capo della decisione di primo grado relativo alla compensazione delle spese.

La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che, a conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi, aveva rigettato l'appello proposto dal marito in punto di revoca dell'assegno di mantenimento.

Il marito aveva impugnato la citata decisione, lamentando che la Corte territoriale l'aveva condannato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pur in mancanza di impugnazione da parte dell'appellata del capo della decisione di primo grado relativo alla compensazione delle spese.

La S.C. ha accolto il ricorso, atteso che l'appellata, costituendosi, si era limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, senza proporre appello incidentale in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese.

La decisione impugnata, dunque, nella parte relativa alla condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali di primo grado, risultava violativa del divieto di reformatio in peius, conseguente alle norme dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c.

In base ad esso i poteri del giudice dell'impugnazione vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti.

Con la conseguenza che l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che risultano, in mancanza di impugnazione, più sfavorevoli per l'appellante.

Inoltre, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste solo «in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata» e non, come nel caso di specie, in caso di conferma della decisione gravata.

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