Ai fini del risarcimento del danno sono utilizzabili le prove raccolte nel giudizio penale

Redazione Scientifica
01 Marzo 2022

Ai fini del risarcimento danni, il giudice civile può legittimamente utilizzare, senza averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede.

Ai fini del risarcimento danni il Giudice civile può legittimamente utilizzare, senza averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero, ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o se necessario dagli atti del relativo processo, in modo da accertare autonomamente i fatti materiali sottoposti al suo giudizio, sottoponendoli al proprio vaglio critico.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della sola valutazione circa la colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al Giudice civile.

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