Per superare la presunzione di colpa concorrente il conducente deve provare di aver fatto il possibile per evitare il sinistro

Redazione Scientifica
01 Marzo 2022

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054, c. 2, c.c., essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
  • Ai fini del risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale non è sufficiente la denuncia dell'incidente da parte del danneggiante alla propria Compagnia Assicurativa, dovendosi dimostrare il nesso eziologico tra il danno cagionato e la circolazione stradale.
    A tale dato, occorre associare il peculiare regime normativo previsto in tema di scontro tra veicoli, in cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054, c. 2, c.c., essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

  • La presunzione di pari responsabilità dei guidatori in caso di scontro tra veicoli (di cui all'art. 2054 c.c.) costituisce principio regolatore della materia. Detta norma, senza stabilire regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità per fatto illecito.

  • In tema di incidenti stradali, la ricostruzione della loro dinamica, come pure l'accertamento delle condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti e la sussistenza dei connessi profili di colpa e la relativa graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, costituiscono plurimi giudizi di merito.

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