Ripartizione delle spese del servizio di portierato: su chi ricade l'obbligo contributivo?

Redazione scientifica
01 Marzo 2022

Per le spese necessarie per la prestazione di un servizio di interesse comune, quale quello di portierato, la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condomino coincide con l'erogazione effettiva del servizio, con la conseguenza che l'obbligo grava su chi sia titolare dell'immobile al momento della prestazione del portiere.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da M.D.Q., chiamata a partecipare alla ripartizione delle spese a seguito della condanna del Condominio al pagamento del servizio di portierato: nello specifico, la condomina chiedeva il rimborso di quanto versato a L.G., trattandosi di crediti maturati quando quest'ultima era proprietaria dell'immobile.

L.G. ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che l'obbligazione adempiuta da M.D.Q. sarebbe sorta nel momento in cui fu adottata la delibera condominiale in esecuzione della sentenza che condannava il Condominio al pagamento del servizio di portierato, e in cui quest'ultima era proprietaria dell'unità immobiliare.

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che «il Condomino è tenuto a contribuire nella spesa la cui necessità maturi e risulti quando egli è proprietario di un piano o di una porzione di piano facente parte del condominio: e siccome l'obbligo nasce occasione rei e propter rem, chi è parte della collettività condominiale in quel momento deve contribuire». In particolare, per le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, o alla prestazione di servizi nell'interesse comune, la nascita dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune, a differenza delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall'assemblea nella loro quantità e qualità e nell'importo degli oneri che ne conseguono.

Ciò premesso, la Suprema Corte afferma che - per le spese necessarie per la prestazione di un servizio di interesse comune, quale quello di portierato - la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condomino coincide con l'erogazione effettiva del servizio, con la conseguenza che l'obbligo grava su chi sia titolare dell'immobile al momento della prestazione del portiere.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Tribunale.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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