Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita. Regolamenti comunitari 2201/2003 e 1111/2019

Sergio Matteini Chiari
02 Marzo 2022

Il focus è un approfondito contributo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario nel «passaggio», ormai imminente, dal regime del Regolamento Bruxelles II-bis a quello dettato dal Regolamento UE 1111/2019.
Inquadramento

La materia relativa al riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, fra le quali sono incluse quelle relative al diritto di visita, è attualmente disciplinata dal Regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre 2003.

La medesima materia verrà, fra alcuni mesi, disciplinata dal Regolamento UE del Consiglio 1111/2019 del 25 giugno 2019, di revisione del Regolamento CE 2201/2003.

I disposti del nuovo Regolamento che interessano in questa sede dovranno applicarsi dal 1° agosto 2022 e in pari data il Regolamento CE 2201/2003 dovrà ritenersi abrogato.

Va, tuttavia, precisato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del Regolamento UE 1111/2019, i relativi disposti potranno applicarsi «solo alle azioni proposte […] posteriormente al 1° agosto 2022», mentre il Regolamento CE 2201/2003 dovrà continuare ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte anteriormente alla predetta data.

Entrambi i suddetti Regolamenti sono valevoli per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea eccezion fatta per la Danimarca, cui le due fonti normative non sono applicabili, non avendo partecipato alla loro adozione.

Primato del diritto comunitario

Entrambi i Regolamenti in esame, così come ogni atto normativo comunitario, prevalgono sulle norme di diritto interno che siano con essi incompatibili.

Diritto di visita. Nozione

Pur se entrambi i Regolamenti in esame (rispettivi art. 2, n. 10) non forniscono una nozione specifica del diritto di visita nei confronti di un minore, limitandosi a precisare che fra le sue esplicazioni è compresa quella di condurlo in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo, non è dubitabile che, ferma dovendo sempre (e pregiudizialmente) restare la valutazione del superiore interesse del minore, si sia inteso consacrare il diritto a mantenere o stabilire effettivo rapporto con quest'ultimo da parte di coloro cui il diritto medesimo spetti.

Titolarità dell'esercizio del diritto di visita

Il diritto di visita compete, in primis, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che del minore non siano collocatari.

È ormai consolidato il principio che il diritto in questione vada esteso anche ai nonni (v. C.G.U.E., sez. I, 31 maggio 2018, n. 335, in causa C-335/17; v., per quanto di interesse, anche Corte EDU, sez. I, 13 gennaio 2021, n. 21052, caso Terna c. Italia, recante condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita familiare, per non aver adottato le opportune misure per garantire il legame tra una nonna e il nipote).

Riconoscimento di decisioni in tema di diritto di visita. Regolamenti 2201/2003 e 1111/2019. In genere

Entrambi i Regolamenti citati (il Regolamento CE 2201/2003 in via di eccezione) prevedono che le decisioni che conferiscono un diritto di visita, rese ed esecutive (anche se tali siano state dichiarate solo provvisoriamente – v. art. 41, par. 1 e 3, Regolamento CE 2201/2003 e art. 45, par. 2, Regolamento UE 1111/2019) in un determinato Stato membro dell'UE, non sono soggette ad exequatur e sono, pertanto, eseguibili negli altri Stati membri (ad esclusione – si rammenta – della Danimarca) senza che sia necessaria una preventiva dichiarazione di esecutività e senza che sia data possibilità di opporsi al loro riconoscimento (a tale riguardo, l'art. 43, par. 1, Regolamento UE 1111/2019 fa salva l'ipotesi in cui la decisione sia incompatibile con un decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore).

Si vedano in argomento l'art. 41 Regolamento CE 2201/2003 e gli artt. 34, 42, 43 e 45 Regolamento UE 1111/2019.

Entrambi i suddetti Regolamenti, riconoscono, dunque, circolazione transfrontaliera «privilegiata» alle decisioni in esame, a condizione che siano «certificate» nello Stato membro di origine, cui è conservata la facoltà di rettificare e, secondo il Regolamento UE 1111/2019 (art. 48), anche quella di revocare la certificazione.

Nel regime del Regolamento CE 2201/2003 restano, peraltro, soggette ad exequatur le decisioni di rigetto della domanda di conferimento del diritto di visita.

(segue) Esecutività delle penalità

Nel caso di decisione relativa al diritto di visita, l'esecutività si estende alle penalità, la cui misura sia stata definitivamente fissata, comminate dal giudice dello Stato membro di origine al fine di assicurare l'esercizio effettivo del suddetto diritto (C.G.U.E., sez. III, 10 settembre 2015, in causa C-47/14).

La «certificazione»

La disciplina dettata per il rilascio della «certificazione» dai due Regolamenti in esame è sostanzialmente identica.

La «certificazione», che costituisce l'unico presupposto per ottenere l'esecuzione della decisione nello Stato membro richiesto, è subordinata alla constatazione dell'osservanza di alcune garanzie procedurali nel giudizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 41, par. 2, Reg. CE 2201/2003 e dell'art. 47, par. 3, Reg. UE 1111/2019, il rilascio della «certificazione» può avvenire solo se le parti e il minore abbiano avuto la possibilità di essere ascoltati (il Reg. CE 2201/2003 fa salvo il caso in cui l'ascolto del minore sia stato ritenuto inopportuno in ragione dell'età o del grado di maturità; il Regolamento UE 1111/2019 fa salvo il caso in cui il minore non sia capace di discernimento).

Inoltre, nelle ipotesi di procedimento in contumacia, deve essere accertato che la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, o, in caso contrario, che il convenuto abbia accettato la decisione inequivocabilmente.

Ai sensi dell'art. 41, par. 3, Regolamento CE 2201/2003, il rilascio del «certificato» deve avvenire d'ufficio qualora sin dall'atto della pronuncia della decisione il diritto di visita riguardi un caso che riveste carattere transfrontaliero, mentre, qualora tale requisito venga in essere successivamente, il rilascio deve avvenire ad istanza di parte.

Ai sensi dell'art. 47, par. 1, Regolamento UE 1111/2019, il rilascio del documento deve sempre avvenire ad istanza di parte.

I certificati devono essere redatti sulla base dei modelli standard (all. III del Regolamento CE 2201/2003 e all. VI del Regolamento UE 1111/2019) e devono essere compilati nella lingua della decisione. Tuttavia, il Regolamento UE 1111/2019 (art. 47, par. 2) consente a che il certificato possa anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'UE ove vi sia richiesta di parte.

Il rilascio del «certificato» può avvenire soltanto per le decisioni che siano, anche se provvisoriamente, esecutive (v., in ordine alla facoltà di dichiarare le decisioni provvisoriamente esecutive in pendenza di impugnazioni, l'art. 41, par. 1 e 3. Regolamento CE 2201/2003 e l'art. 34, par. 2, Regolamento UE 1111/2019).

Il provvedimento con cui il «certificato» viene rilasciato non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione (art. 43, par. 2, Regolamento CE 2201/2003; art. 47, par. 6, Regolamento UE 1111/2019), salva la previsione di revoca introdotta dall'art. 48, par. 2, Regolamento UE 1111/2019.

Giusta la disposizione, comune ai due Regolamenti, secondo cui il «certificato» ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione» (art. 44 Regolamento CE 2201/2003; art. 47, par. 5, Regolamento UE 1111/2019), deve ritenersi che, qualora la decisione dovesse essere annullata nell'ordinamento di origine, il «certificato» perderebbe effetto.

Competenza in tema di decisioni sul diritto di visita

Quanto alla competenza in materia di decisioni sul diritto di visita, si fa rinvio al focus intitolato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale: dal Reg. CE 2201/2003 al Reg. UE 1111/2019. Aspetti generali».

Procedimento di esecuzione

La procedura esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

Ogni decisione resa in uno Stato membro che sia ivi esecutiva deve essere eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale secondo Stato. In tal senso dispongono l'art. 47, par. 1 e 2, Regolamento CE 2201/2003 e l'art. 51, par. 1, Regolamento UE 1111/2019.

L'art. 52 di quest'ultimo Regolamento dispone che la domanda di esecuzione va presentata all'autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell'art. 103.

Entrambi i Regolamenti recano la previsione che la decisione emessa nello Stato di origine non può essere eseguita ove sia incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente (art. 47, par. 2, Regolamento CE 2201/2003; art. 50 Regolamento UE 1111/2019).

Il Regolamento UE 1111/2019 reca, altresì, specifiche disposizioni in tema di sospensione della procedura esecutiva e di diniego dell'esecuzione (artt. 41, 44, 56 e 57).

L'esecuzione può essere soltanto parziale (per le relative fattispecie si fa rinvio agli artt. 36 Regolamento CE 2201/2003 e 53 Regolamento UE 1111/2019).

La parte che chiede l'esecuzione di una decisione in tema di conferimento del diritto di visita deve produrre copia autentica della decisione ed il «certificato» di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 42, par. 2, Regolamento CE 2201/2003, il «certificato» deve essere corredato dalla traduzione del punto relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita.

Ai sensi dell'art. 46, par. 2, Regolamento UE 1111/2019, la traduzione o la traslitterazione del punto del «certificato» che specifica l'obbligo da eseguire debbono essere eseguite soltanto ove l'autorità competente dello Stato richiesta disponga al riguardo.

Spese delle procedure

Per ciò che attiene alle spese relative ai procedimenti instaurati in base ai due Regolamenti nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese, si fa rinvio agli artt. 49 e 50 e 51 Regolamento CE 2201/2003 e agli artt. 73, 74 e 75 Regolamento UE 1111/2019.

Esercizio del diritto di visita

In ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita, le norme regolamentari non prevedono, ovviamente, disposizioni specifiche. Fermo restando che si debba sempre mirare alla realizzazione del preminente interesse del minore, si dovrà avere riguardo alla vicenda concreta e dare contenuto all'esercizio caso per caso.

Ai sensi degli artt. 48 Regolamento CE 2201/2003 e 54 Regolamento UE 1111/2019, l'autorità giurisdizionale (o anche quella competente, secondo il regolamento più recente) dello Stato membro dell'esecuzione può stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.

Tali modalità cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

Cooperazione nell'ambito di cause in materia di responsabilità genitoriale

Al fine di garantire l'efficienza dei sistemi e meglio realizzarne gli obiettivi, i due Regolamenti prevedono forme di cooperazione fra le autorità centrali degli Stati membri (art. 55 Regolamento CE 2201/2003; artt. 79 e 80 Regolamento UE 1111/2019).

Il Regolamento più recente prevede, al fine di assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, anche forme di cooperazione fra i giudici degli Stati membri dell'UE (art. 81).

Rapporto dei Regolamenti con la Convenzione fatta a L'Aja il 25 ottobre 1980

La Convenzione fatta a L'Aja il 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 64/1994) prevede (art. 21) una procedura intesa ad assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Con il «Parere» espresso in data 14 ottobre 2014 in causa C-1/13, la Grande Sezione della C.G.U.E. ha affermato che, per quanto riguarda il procedimento inteso a garantire l'esercizio del diritto di visita, il Regolamento CE 2201/2003 stabilisce delle regole di base analoghe a quelle della suddetta Convenzione, derivandone che l'insieme di quest'ultima deve considerarsi ricompreso nella disciplina delle norme dell'Unione e che le sue disposizioni possono incidere sul significato, sulla portata e sull'efficacia delle norme del suddetto Regolamento.

Nulla appare ostativo che tale «Parere» possa essere valevole anche per le disposizioni in tema di diritto di visita dettate dal Regolamento UE 1111/2019.

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