Concordato preventivo con riserva. Termine massimo per il deposito della proposta concordataria anche in pendenza di istanza di fallimento

Francesca Monica Cocco
02 Marzo 2022

Il debitore che si appresta a depositare domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., in pendenza di istanza di fallimento, può comunque ottenere il termine massimo compreso fra 60 e 120 giorni per il deposito della proposta, in deroga all'art. 161, comma 10, l. fall.?

Il debitore che si appresta a depositare domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., in pendenza di istanza di fallimento, può comunque ottenere il termine massimo compreso fra 60 e 120 giorni per il deposito della proposta, in deroga all'art. 161, comma 10, l. fall.?

Come noto, il debitore che deposita domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., può ottenere dal Tribunale un termine compreso fra 60 e 120 giorni (prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni), per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, comma 2 e 3, l. fall.

Purtuttavia, nel caso in cui il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva avvenga in pendenza di un procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, evidentemente radicata da un creditore, la legge fallimentare prevede, all'art. 161, comma 10, la riduzione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione a soli 60 giorni (prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni).

La pendenza di un procedimento volto alla dichiarazione di fallimento impone, dunque, una certa celerità nella presentazione della proposta concordataria, di cui il debitore si è riservato, e connota la procedura di urgenza e rigore, anche a tutela dei creditori; posto che la pendenza di procedura prefallimentare potrebbe essere ravvisata come motivo di abuso dello strumento concordatario, laddove quest'ultimo venga esperito al solo fine di procrastinare la dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, la risposta al quesito operativo in esame, che, prima facie, in base alle norme sopra richiamate, potrebbe essere esclusivamente negativa, contiene, in tale momento storico, un'apertura positiva.

È nota l'introduzione, nell'ordinamento, della nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di cui al D.L. n. 118 del 24 agosto 2021, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147 del 21 ottobre 2021, al fine di consentire alle imprese commerciali e agricole, a prescindere dalle soglie dimensionali, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, di chiedere la nomina di un esperto indipendente presso la Camera di Commercio, allorquando risulti ragionevolmente perseguibile un percorso di risanamento, anche in sede stragiudiziale.

Il predetto D.L. n. 118/2021 si incunea in quella ondata legislativa emergenziale, conseguente alla nota pandemia sanitaria, avente come obiettivo il contrasto alla crisi economica, anche mediante l'introduzione (come nel caso della composizione negoziata della crisi di impresa) di nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare alternative percorribili al fallimento ed alla liquidazione.

Ebbene, in questa sede normativa, il legislatore ha inteso ampliare la finestra temporale prevista dalla legge fallimentare per il deposito della proposta concordataria da parte del debitore che se ne è riservato, in pendenza di istanza di fallimento, riportandola a quella generalmente prevista dall'art. 161, comma 6, l. fall.

E difatti, l'art. 22 D.L. n. 118/2021, come convertito dalla L. n. 147/2021, rubricato “Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” prevede quanto segue:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 [presumibilmente fino al 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe, ndr], il terminefissato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”.

Una delle prime applicazioni di tale norma si rinviene nel decreto del Tribunale di Torino del 10 dicembre 2021, emesso a fronte del deposito di domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., nella quale il debitore – pur in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento, con udienza prefallimentare già fissata, ma ancora da celebrarsi – ha richiesto e ottenuto il termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, comma 2 e 3, l. fall.,proprio invocando l'applicazione dell'art. 22 D.L. n. 118/2021, come convertito dalla L. n. 147/2021.

Si osserva, infine, che dalla lettera stessa della norma, nonché dal tenore del predetto decreto di applicazione, pare che il Tribunale sia esonerato da qualsivoglia tipo di vaglio o giudizio di discrezionalità, e che la deroga rispetto all'art. 161, comma 10, l. fall., costituisca un automatismo ex lege, ancorché di durata limitata, in ragione di esigenze straordinarie dettate dall'attuale crisi economica.

Purtuttavia, al fine di fruire di tale opportunità, è opportuno che il debitore ne formuli apposita richiesta, in sede conclusiva della domanda di concordato preventivo con riserva.

Riferimenti normativi - Art. 22 D.L. n. 118/2021; Art. 161, comma 6, l. fall.; Art. 161, comma 10, l. fall.

Riferimenti giurisprudenziali - Tribunale Torino 10 dicembre 2021

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