Procedura di licenziamento collettivo e violazione dell'obbligo informativo al sindacato

Sabrina Apa
04 Marzo 2022

L'art. 4 d.lgs. 25/2007 attuativo della direttiva europea 2002/14/CE, in relazione proprio all'andamento prevedibile dell'occupazione e in caso di rischio per l'occupazione...

L'art. 4 d.lgs. 25/2007 attuativo della direttiva europea 2002/14/CE, in relazione proprio all'andamento prevedibile dell'occupazione e in caso di rischio per l'occupazione alle relative misure di contrasto, nonché alle decisioni dell'impresa che siano suscettibili di determinare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, precisa che le informazioni devono essere date in modo da permettere ai rappresentanti sindacali di incontrare il datore di lavoro, formulare un parere ed ottenere risposta motivata in modo da ricercare un accordo sulle decisioni assunte.

È palese che l'informazione data poche ore prima di procedere all'avvio dei licenziamenti collettivi sia del tutto inidonea a permettere al sindacato di adempiere alla sua funzione istituzionale.

Se dalla disciplina contrattuale applicabile al caso di specie non emerge in modo evidente che le parti sociali abbiano voluto subordinare l'avvio dei licenziamenti collettivi alla conclusione delle procedure informative previste dalla contrattazione non può ritenersi vi sia stata una procedimentalizzazione delle operazioni di licenziamento collettivo ulteriore e diversa rispetto a quanto previsto dalla legge, sicché, pur sussistendo la violazione dell'obbligo informativo, questo non potrà avere alcun effetto sulla validità della procedura avviata ai sensi della legge 223/1991.

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