Attestazione di conformità sentenze tributarie: irrilevante la forma della sentenza nel PTT
04 Marzo 2022
Con l'avvento del Processo Tributario Telematico (PTT) abbiamo assistito alla completa digitalizzazione del rito in questione e all'inevitabile acquisizione sostanziale delle disposizioni dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, cd. C.A.D. di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante l'approvazione dei provvedimenti attualmente vigenti a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Direttore Generale delle Finanze. A tal proposito il d.lgs. n. 546/1992 è stato implementato dall'art. 25-bis che disciplina la facoltà per i difensori di attestare la conformità, secondo le modalità di cui al citato C.A.D. e assumendo a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali, all'originale analogico di copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento nonché la copia analogica di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, ed estratti dallo stesso. Le copie informatiche o cartacee munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico.
Le disposizioni emergenziali del 2020 Con l'avvento del Covid-19, e la “chiusura” degli uffici delle Commissioni Tributarie per il noto periodo di lockdown, era emersa la problematica di come potesse impattare detta emergenza sugli obblighi degli avvocati che, nel proporre il ricorso per cassazione avverso una sentenza tributaria, erano – e lo sono ordinariamente - onerati al deposito presso la Cancelleria della Suprema Corte della copia autentica della sentenza impugnata nonché di copia dell'istanza di trasmissione del fascicolo processuale, secondo quanto prevede l'art. 369 c.p.c.. Il 7 maggio 2020 la Direzione della Giustizia Tributaria del MEF dirama una nota, inspiegabilmente classificata “ad uso esclusivo interno”, avente per oggetto le novità recate al processo tributario telematico dall'art. 29, c. 1, d.l. n. 23/2020: con il documento in questione vengono fornite istruzioni circa la trattazione delle citate istanze di trasmissione formulate ex art. 369 c.p.c. e del conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione nonché dell'inserimento nel fascicolo processuale della sentenza “digitalizzata”. A questo punto, per l'avvocato non c'era altra scelta che quella di attestare la conformità della documentazione occorrente per completare correttamente l'instaurazione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 25-bis d.lgs. n. 546/1992 che, nel giudizio tributario, assolve la medesima funzione svolta dall'art. 16-bis c. 9-bis DL. 179/2012 conv. in L. 221/2012 nell'ambito del processo civile telematico.
L'interpretazione Soltanto ora, a oltre due anni e mezzo dall'entrata in vigore del PTT e a quasi due anni dall'inizio della pandemia, il MEF sembra prendere posizione, seppure ancora “ufficiosamente”, sulle modalità di attestazione della conformità della sentenza. In specie, il quesito rivolto riguardava sia l'attestazione della sentenza sia il modus di procedere per il difensore a fronte di sentenze che potevano palesarsi, all'atto della consultazione del fascicolo processuale informatico, tanto come “native digitali” quanto come “native analogiche” (ossia generate in modalità analogiche e poi digitalizzate in quanto “copie per immagine”). Ebbene, il MEF ha confermato che la modalità di attestazione di conformità della copia analogica della sentenza “estratta” dal fascicolo processuale informatico formato dalla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale è quella di cui al più volte citatoart. 25-bis, a nulla rilevando che si tratti di atti nativi digitali o digitalizzati successivamente. D'altronde, la norma nulla dispone in ordine alla tipologia di “natività” dell'atto, stabilendo soltanto che il potere di attestazione di conformità è esteso “agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla Segreteria della Commissione tributaria…” e, dunque, senza operare alcun distinguo. Non solo: nella risposta fornita, ad ulteriore suffragio della piena validità dell'attestazione ex art. 25-bis per quanto riguarda la sentenza della CTR impugnata da depositare presso la Cancelleria della Suprema Corte, viene richiamata anche la posizione assunta dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 25 marzo 2019 n. 8312), secondo cui l'attività del difensore è pienamente conforme al dettato processual-civilistico quando l'atto sia “contenuto nel fascicolo informatico di ufficio, perché originariamente digitale ovvero perché digitalizzato dal cancelliere” e ne venga debitamente attestata la provenienza dal fascicolo informatico d'ufficio.
(Fonte: Ilprocessotelematico) |