Il diritto al consenso informato è diverso e distinto rispetto a quello al corretto trattamento terapeutico

Redazione Scientifica
04 Marzo 2022

La sussistenza della responsabilità del medico per i danni subiti dal paziente non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del medesimo paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest'ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell'intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

La sussistenza della responsabilità del medico per i danni subiti dal paziente non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del medesimo paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest'ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell'intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

In tema di responsabilità medica, il diritto al consenso informato è diverso e distinto rispetto a quello al corretto trattamento terapeutico. Il primo attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute.

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