Procura nel giudizio di cassazione: le Sezioni Unite definiranno il requisito della specialità

Redazione scientifica
07 Marzo 2022

La sesta sezione civile ha chiesto alle Sezioni Unite una definizione del requisito della specialità della procura rilasciata per il giudizio di cassazione ed, in particolare, se è sufficiente una specialità della procura «per mera collocazione topografica», oppure è necessario che la procura risulti speciale «in base al suo contenuto».

L'ordinanza trae origine dall'opposizione all'esecuzione proposta da una da una banca nel corso di un processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da G.T., accolta in primo grado con sentenza confermata in appello.

Proposto ricorso per cassazione dalla creditrice, è stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte fondato e in parte manifestamente infondato.

La sesta sezione civile ha rilevato che la proposta del relatore, relativa al merito del ricorso, non teneva conto della necessità della preliminare verifica dell'ammissibilità dello stesso, sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale.

Invero, la procura rilasciata dalla ricorrente al difensore risultava redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, era priva di data e faceva generico riferimento giudizio di cassazione, senza alcuna ulteriore specificazione.

Secondo un risalente orientamento, la procura rilasciata su un foglio separato congiunto al ricorso (o al controricorso), anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deve ritenersi valida (Cass. civ., sez. un., n. 2642/1998).

In tale senso depone l'art. 83 c.p.c. (così come modificato dall'art. 1 della l. 141/1997), il quale consente il rilascio della procura oltrechè in calce e a margine dell'atto, anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto.

E', dunque, la «posizione topografica» della procura che è idonea, al tempo stesso, a conferire la «certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede».

Tuttavia, in tempi recenti, si sono affermati indirizzi più rigorosi per i quali è invalida la procura rilasciata su un foglio separato congiunto al ricorso, se contenente «espressioni incompatibili con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c. e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali» (Cass. civ., n. 28146/2018).

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, in particolare, la procura, era stata spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita «per tutte le fasi e gradi del presente giudizio».

Di qui la necessità, per tale seconda opzione interpretativa, che la procura risulti speciale «per il suo contenuto» e che, quindi, indichi sempre la sentenza da impugnare, ovvero, quantomeno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata ai fini del ricorso per cassazione.

Rilevata la difformità tra i richiamati indirizzi e la necessità che vi sia uniformità interpretativa in materia, i giudici hanno quindi chiesto alle Sezioni Unite una definizione del requisito della specialità della procura rilasciata per il giudizio di cassazione.

In particolare: è sufficiente una specialità della procura «per mera collocazione topografica», oppure è necessario che la procura risulti speciale «in base al suo contenuto»?

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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