La prova dell’esenzione da fallimento anche senza deposito dei bilanci
07 Marzo 2022
Ai fini della prova dell'esenzione da fallimento, di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., le scritture contabili costituiscono il termine naturale di riferimento da cui ricavare la presenza o l'assenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma, ma il debitore, convocato a seguito di istanza di fallimento, può utilizzare strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio. |