Pagamento del contributo unificato telematico fino al 31 dicembre 2022: i chiarimenti del Ministero della Giustizia

Redazione scientifica
07 Marzo 2022

Il Ministero della Giustizia ha chiarito se vi siano altre modalità telematiche, oltre a quelle tramite Pago PA, che ex art. 221 d.l. n. 34/2020 possono essere utilizzati per pagare il contributo unificato.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato una circolare per chiarire i dubbi sorti in merito alla modalità di pagamento del contributo unificato (avuto riguardo della disciplina ex art. 221 d.l. n. 34/2020 conv in l. n. 77/2020), al fine di uniformare il comportamento degli uffici e di superare le incertezze interpretative.

Il documento ha fornito risposta ad alcuni quesiti.

  • Il pagamento del contributo unificato relativo a procedimenti iscritti a ruolo generale con modalità telematica può essere assolto mediante contrassegni acquistati presso le rivendite autorizzare?

La Circolare chiarisce che, negli uffici aventi la disponibilità del servizio di deposito telematico, il pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, deve essere assolto fino al 31 dicembre 2022 (art. 16 d.l. n. 228/2021) con modalità telematica.
Pertanto, è conforme alla normativa vigente il comportamento delle cancellerie degli uffici giudiziari che, avendo attivo il servizio di deposito telematico, non accettano il pagamento del CU assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate.

  • Cosa succede se ho pagato il CU mediante marca da bollo presso gli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico?

Il Pagamento del CU non potrà ritenersi validamente eseguito e occorrerà regolarizzarlo attraverso un nuovo pagamento effettuato telematicamente.
In tal caso l'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento potrà chiedere il rimborso, purché la relativa marca sia stata bruciata; il rimborso delle somme versate è consentito nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

  • Quali sono i pagamenti telematici, oltre a quelli che transitano sulla piattaforma Pago PA, che ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 possono essere utilizzati per il pagamento del contributo unificato? Sono consentite anche modalità di pagamento telematico mediante sistemi bancari e finanziari, che possono essere documentati mediante ricevute cartacee originali o ricevute telematiche recanti CRO?

Per rispondere a questi interrogativi è stato domandato alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di indicare i sistemi telematici di pagamento a cui fa riferimento l'art. 221, c. 3, d.l. n. 34/2020, oltre a quelli che transitano sulla piattaforma Pago PA, utilizzabili dai professionisti e che permettono di associare in modo univoco ciascun versamento ad un solo procedimento.

La Direzione generale ha specificato che il pagamento del CU e dell'importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115/2022 effettuato con modello F23 utilizzando il servizio di home banking del singolo urente, non rientra tra i sistemi telematici di pagamento previsti dall'art. 221, non essendo possibile abbinare il versamento effettuato ad un unico procedimento.

Inoltre, la Direzione Generale, fornendo il proprio parere con la nota n. 3030 del 1° febbraio 2022, ha specificato che fino al 31 dicembre 2022 le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici ex art. 221, c. 3, d.l. n. 34/2020, sono quelle eseguite tramite PagoPA:

- pagamento online tramite PST;

- pagamento online presso un Punto di Accesso;

- pagamento tramite canali fisici (sportelli) o online (home banking per Pago PA, app IO) messi a disposizione dalle banche àin questo caso serve solo avere il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che si generano collegandosi all'area pubblica del PST/pagamenti PagoPA e selezionando l'opzione paga dopo.