L'accertamento delle violazioni stradali con l'apparecchiatura automatica del Photored

Redazione Scientifica
07 Marzo 2022

La Corte di Cassazione accoglie la doglianza di un'automobilista, per una sanzione amministrativa per il passaggio con il semaforo rosso, in assenza della c.d. lanterna ripetitiva.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso n. 6988/2022, proposto da C.C. contro un Comune italiano, riguardante un'infrazione del codice della strada.

Nel 2013, il Giudice di Pace di Amantea, accoglieva il ricorso di C.C. e annullava la sanzione amministrativa della polizia municipale, per non avere rispettato la lanterna del semaforo che segnalava la luce rossa di fermata.

Nel 2018, a seguito dell'impugnazione della sentenza da parte del Comune italiano, veniva accolto l'appello e convalidato il suddetto verbale e la relativa sanzione.

Il ricorrente ha pertanto propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi di doglianza.

L'unico motivo, accolto dal Collegio, contestava l'omesso esame del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 430/2000, come fatto decisivo nel giudizio, eccependo la nullità del verbale della polizia municipale, in quanto il dispositivo utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando la lanterna ripetitiva dopo l'intersezione.

Il Collegio, infatti, sottolinea che, effettivamente, il Tribunale non si era pronunciato a riguardo della questione, provocando un conseguente vizio di omissione di pronuncia.

Infatti, specifica la Corte di Cassazione, che la mancanza della lanterna ripetitiva, è contestabile, dal momento in cui essa è una condizione imprescindibile per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo Photored F17A.

Pertanto, il Collegio, accoglie questo unico motivo di doglianza, respinge gli altri tre e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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