Protezione umanitaria: è sufficiente l'allegazione del rischio di contagio da Covid-19?
08 Marzo 2022
La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto da (omissis) avverso il provvedimento del Tribunale confermativo della decisione di diniego del riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria della Corte territoriale.
Ai fini che qui interessano, il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, censurava il mancato riconoscimento anche della protezione umanitaria, senza tener conto del rischio di contagio da Covid-19 in caso di rientro in Nigeria.
La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La sussistenza di un rischio di lesione del diritto alla salute dell'individuo, che rientra certamente nel nucleo inalienabile delle sue prerogative, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di vulnerabilità individuale.
Tuttavia, «in presenza di una pandemia, quale quella da Covid-19, non può essere sufficiente la mera allegazione del rischio teorico del contagio, che – proprio in ragione della pandemia – sussiste anche al di fuori del paese di origine del richiedente».
Occorre una specifica allegazione di elementi concreti dai quali sia possibile ricavare che, in una determinata situazione sociale o territoriale, il rischio di contagio sia maggiore di quello al quale il soggetto sarebbe, altrimenti, comunque esposto.
Oppure è necessaria l'allegazione che sussista un pericolo specifico, correlato al quadro sanitario individuale del richiedente la protezione, anche in relazione alla scarsità delle cure disponibili in un determinato contesto.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |