Vacanza non soddisfacente: azione risarcitoria da rivolgere contro il tour operator

Redazione Scientifica
10 Marzo 2022

Respinta la domanda di ristoro economico avanzata da un turista nei confronti dell'agenzia di viaggi. Quest'ultima non può essere ritenuta responsabile per la non rispondenza dei servizi offerti a quelli promessi e pubblicizzati nella presentazione del pacchetto all-inclusive.

Vacanza non soddisfacente per il turista, che lamenta l'inadeguata qualità dei servizi, soprattutto per ciò che concerne l'ospitalità offerta dalla struttura alberghiera. Legittime le sue rimostranze, ma la successiva azione risarcitoria non può essere mossa contro l'agenzia di viaggi in cui ha acquistato il pacchetto organizzato da un tour operator che avrebbe dovuto invece essere chiamato in causa per la scarsa riuscita della vacanza.

Dettagliato il quadro fatto dal turista rimasto deluso dalla vacanza fatta in coppia in Tunisia. Nello specifico, egli spiega di «avere acquistato, presso un'agenzia diviaggio, un pacchetto turistico “all inclusive” avente ad oggetto un soggiorno di una settimana a Korba in Tunisia» e lamenta che «l'organizzazione del viaggio ela gestione dell'ospitalità alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti: in particolare, lui e la compagna di viaggio non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all'arrivo in Tunisia, operazioni protrattesi per varie ore; non fruirono del transfert privato – pur prenotato e pagato – dall'aeroporto all'albergo, in cui giunsero dopo quattro ore di viaggio; la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l'aria condizionata funzionante, non aveva il frigobar funzionante; la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori; il personale dell'albergo scambiò la carta prepagata ad essi assegnata con quella d'un altro cliente; i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell'albergo erano di circa 40 minuti; i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti; infine, al momento del rientro in Italia, all'aeroporto di Monastir non poterono fruire della saletta lounge loro garantita».

Consequenziale la richiesta di ristoro economico avanzata nei confronti dell'agenzia di viaggi, richiesta ritenuta legittima dal Giudice di Pace e quantificata in quasi 2mila euro.

Questa cifra viene cancellata però in secondo grado, poiché i giudici osservano che, a fronte delle lamentele fatte dal turista, ogni responsabilità può essere addebitata all'organizzatore della vacanza, cioè il tour operator, e non certo all'agenzia di viaggi che ha svolto solo il ruolo di intermediario.

A confermare la decisione emessa in Tribunale arriva il pronunciamento della Cassazione, fondato su alcuni dati incontestabili: «organizzatore di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di pacchetto tutto compreso; venditore di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi; intermediario di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di venditore».

Da tali definizioni conseguono distinguo fondamentali sul fronte delle responsabilità in caso di vacanza rovinata o ritenutanon soddisfacente. In particolare, «l'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o agenzia di viaggi, secondo l'espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad esempio, scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento», mentre «l'intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata , l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate».

Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è evidente che il turista insoddisfatto «non possa pretendere di essere risarcito dall'agente di viaggi» per danni ascrivibili invece al tour operator. Di conseguenza, la sua richiesta di ristoro economico si rivela un buco nell'acqua, essendo stata rivolta verso il destinatario sbagliato.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)