Stop alla cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione “incompetente”

14 Marzo 2022

Per esigenza di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina inderogabilmente in base al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario (ora agente della riscossione) e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. È, pertanto, da considerare nulla la cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione territorialmente incompetente. Questo il principio emergente dalla sentenza n. 701 del 28 febbraio 2022 pronunciata dalla CTR per la Lombardia.

Per esigenza di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina inderogabilmente in base al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario (ora agente della riscossione) e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. È, pertanto, da considerare nulla la cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione territorialmente incompetente. Questo il principio emergente dalla sentenza n. 701 del 28 febbraio 2022 pronunciata dalla CTR per la Lombardia.

Il caso. La vicenda traeva origine da un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia per l'anno di imposta 2008 nel quale erano stati rettificati i valori dichiarati nell'atto a mezzo del quale tre fratelli avevano assoggettato a divisione beni in comunione. La CTP bresciana, con sentenza del 2011, riconosceva la legittimità e fondatezza dell'operato dell'Ufficio. La sentenza veniva impugnata in appello dai contribuenti e la Ctr in un primo momento, con ordinanza, disponeva la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per poi definire il procedimento con una statuizione di parziale riforma della decisione di primo grado che rideterminava il valore dei terreni in aderenza a quanto esposto dalla relazione della consulenza tecnica appositamente nominata. Per detta sentenza pendeva giudizio di legittimità. Uno dei tre fratelli, residente in una provincia bresciana, impugnava dinanzi alla CTP di Mantova una cartella di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Mantova tramite la quale gli veniva richiesto il pagamento degli interessi di sospensione, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del d.P.R. 602/1973. Fra i motivi di impugnazione, veniva eccepita la carenza di potere dell'Agente della riscossione di Mantova ad emettere la cartella di pagamento in violazione degli artt. 12, 24 e 46 del medesimo decreto. I giudici di prime cure accoglievano tale eccezione e contro la sentenza sfavorevole presentavano appello sia l'AE di Brescia che l'AdER di Mantova lamentando un'erronea interpretazione da parte dei giudici in merito della disciplina normativa sulla formazione e consegna dei ruoli.

La conferma della CTR. I giudici “del riesame” decidono per la conferma della sentenza. La CTR preliminarmente osserva che il ruolo è formato con l'inserimento di un contribuente nell'elenco dei debitori formato dall'ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, ecc) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi. Con l'iscrizione a ruolo, proseguono i giudici, l'ente creditore incarica l'Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme dovute al contribuente, attraverso l'invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento. «La competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento, quindi, si determina inderogabilmente in base al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario (ora agente della riscossione) e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo, criterio coerente con il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto che nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e l'organo della riscossione competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze, nonché ad iniziare l'espropriazione in caso di mancato pagamento: ne consegue che la cartella può essere emessa e notificata solo dall'agente del luogo in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il domicilio fiscale, e che l'atto notificato da parte di agente fuori zona è da ritenere nullo». (Cassazione, sez. trib., 30/07/2019, n. 20458).

Nel caso di specie, la cartella impugnata era stata notificata nei confronti della ricorrente residente nel bresciano; non vi era pertanto alcun dubbio, chiosa il Collegio, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Mantova risultava essere territorialmente incompetente. I giudici ambrosiani richiamano la giurisprudenza di legittimità (inter alias, Cass. sez. V, n. 5358/2006, Cass. sez. V, n. 11170/2013) in cui è stato ribadito che la competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente: tale disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata. Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che il ruolo fosse stato correttamente consegnato all'Agente della riscossione di Mantova, in ragione del domicilio fiscale del fratello nel territorio di detta provincia: il concessionario avrebbe comunque dovuto delegare l'Agente della riscossione di Brescia per l'emissione e/o per la notifica della cartella destinata alla contribuente appellata in ragione del proprio domicilio fiscale fissato in una provincia del bresciano.

Precedenti giurisprudenziali sulla competenza degli uffici

La stessa CTR per la Lombardia (sent. 4043 del 9 novembre 2021) ha ricordato che, in seguito all'introduzione delle disposizioni del d.l. n. 193/2016, l'attività di riscossione è esercitata dal nuovo Ente pubblico economico "Agenzia entrate - Riscossione", unico soggetto deputato all'attività di esazione nazionale sul territorio italiano. Tuttavia, i giudici ambrosiani hanno affermato di condividere la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8049 del 29.03.2017) che ha ritenuto come la citata riforma non abbia determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali, per cui «ogni atto impositivo deve essere emesso dall'Organo territorialmente competente». Pertanto, la competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31, d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 40 d.P.R. n. 633/1972 con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Tali norme stabiliscono che la competenza della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate è stabilita dalla provincia in cui ha domicilio fiscale il contribuente (per le persone fisiche ed i professionisti o lavoratori autonomi tale domicilio fiscale è la residenza).

In senso contrario si pronunciava la Ctp di Como (sent. n. 23 del 12 febbraio 2021). Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l'illegittimità di un'intimazione di pagamento notificatagli dall'AdER di Como e non, invece, dall'AdER di Milano in quanto risultava residente in Brianza. La sua tesi difensiva del ricorrente si basava sul combinato disposto dagli artt. 12 e 46 del d.P.R. n. 602/1973 secondo cui "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano" e "in ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce". I giudici comaschi consideravano ormai superato il suddetto quadro normativo a seguito del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere la funzione di riscossione per tutto il territorio nazionale (Regione Siciliana esclusa) direttamente allo Stato, ed in particolare all'Agenzia delle Entrate, in luogo degli ex concessionari privati operanti per ambito provinciale. I giudici ricordavano, in particolare, quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, secondo cui: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2". L'attività di riscossione, esercitata, sino alla data del 1.7.2017, da Equitalia spa e dalle sue partecipate, è attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legge n. 193/2016, dal nuovo Ente pubblico economico "Agenzia entrate - Riscossione", unico soggetto deputato all'attività di esazione nazionale a seguito dello scioglimento automatico delle società del Gruppo Equitalia. Pertanto, la Ctp ha ritenuto che con il superamento del precedente regime, che prevedeva una ripartizione territoriale di competenza per i concessionari della riscossione, l'attività di esazione sia unica e può essere esercitata sull'intero territorio nazionale mediante affidamento del ruolo all'unico Ente della riscossione. «Del resto, affermavano i giudici, l'asserita incompetenza territoriale non è di per sé elemento idoneo ad impedire che l'intimazione di pagamento spieghi effetti giuridici, poiché l'articolazione dell'Agenzia delle entrate in più uffici ha rilevanza soltanto a fini organizzativi interni all'Agenzia stessa, ma non può assumere rilevanza esterna, di modo che l'intimazione di pagamento notificata da un Ufficio che sia territorialmente incompetente perché nel luogo non ha sede il domicilio fiscale del contribuente non ne determina la nullità».

Con riferimento all'imposta di registro, la Ctp di Como (sent. 352 del 30 dicembre 2019) ha affermato che la competenza territoriale dell'Ufficio, in caso di rettifica di un atto relativo all'agevolazione cd “prima casa”, si determina in base alla circoscrizione in cui risiede il pubblico ufficiale obbligato a chiedere la registrazione e non in base all'ubicazione dell'immobile ed alla residenza del proprietario accertato.

La CTP di Mantova (sent. n. 179 dell'11 novembre 2019), con riferimento al cambiamento del domicilio, statuiva che, in assenza di tale comunicazione di variazione da parte del contribuente, la competenza all' emissione della cartella di pagamento deve essere individuata in capo all'Ufficio dove si trova l'unico domicilio fiscale conosciuto. In tale ipotesi, infatti, trova applicazione il principio espresso in relazione alla notificazione degli atti tributari, in forza del quale la disciplina delle notificazioni di questi ultimi si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto.

In materia di responsabilità del professionista in caso di rilascio di visto di conformità ovvero di asseverazione infedele, la Ctp di Napoli (sent. n. 8340 del 25 novembre 2020) affermava che la competenza a contestare e irrogare le sanzioni è della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del professionista-trasgressore. In considerazione della natura speciale della disposizione contenuta nell'art. 39, co. 2, motivavano i giudici campani, non trova applicazione la regola ordinaria contenuta nell'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che radica la competenza in capo all'ufficio territoriale "nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata".

La CTP di Torino (sent. n. 505 del 29 luglio 2020) ha affermato che la competenza ai fini del controllo formale (art. 36-ter d.P.R. 600/1973), in presenza di irregolarità rilevate su dichiarazioni presentate dal soggetto responsabile di un CAF, appartiene in ogni caso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente, a prescindere dalla sede del Centro di Assistenza Fiscale.

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