Incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro
14 Marzo 2022
Non si può essere contemporaneamente lavoratori e volontari per lo stesso ente: a chiarirlo è il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 34/4011, resa pubblica in data 10 marzo. Norma di riferimento è l'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), che sancisce appunto il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Gli altri commi dello stesso art. 17 definiscono la natura dell'attività del volontario, che deve essere caratterizzata da libera scelta, personalità, spontaneità, gratuità e dall'assenza di finalità di lucro: quanto a quest'ultimo aspetto, viene precisato che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario. Al contrario, non appare contraria alle prescrizioni di cui al citato art. 17 una situazione in cui l'ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati: in tal caso, non vi è incompatibilità. |