Lite in Condominio sull’uso dello stendino nel ballatoio comune

Redazione scientifica
14 Marzo 2022

Se il regolamento condominiale permette l'utilizzo dello stendino sul ballatoio a patto che non impedisca il passaggio dei condomini residenti, non si ritiene possibile vietarne in assoluto l'uso.

Il Giudice di Pace di Monza, su domanda di due condomini, accertava con sentenza l'illiceità ex art. 1102 c.c. ed ex art. 14 del regolamento condominiale dello stabile e inibiva ad un'altra condomina il collocamento di uno stendino sul ballatoio comune, il quale impediva il passaggio dei suddetti due residenti verso il proprio appartamento.

La condomina impugna la sentenza davanti al Tribunale di Monza, denunciando, tra i vari motivi, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

La doglianza è infondata.

Il Giudice di Pace, accertando la violazione dell'art. 1102 c.c. e del citato regolamento condominiale, ha ritenuto che, da un lato, la condotta della condomina non potesse dirsi conforme ai principi di cui ai parametri normativi di fonte legale e negoziale richiamati, e, d'altro lato, che la pretesa azionata dagli altri due residenti, diretta ad inibire il posizionamento di qualsiasi stendino sulla porzione immobiliare comune, fosse anch'essa non in sintonia con le regole fissate dalla legge e dal regolamento condominiale.

Infatti, dal momento in cui il regolamento condominiale consente di mettere sui ballatoi in prossimità della propria abitazione stendini di dimensioni normali che non impediscano il passaggio degli altri residenti, non si è ritenuto possibile vietare in assoluto l'uso dei suddetti stenditoi. Il giudice ha inibito, quindi, alla condomina l'utilizzo di uno stendino di dimensioni superiori ai 52 cm di profondità e di 80 di larghezza, disponendo anche che lo stesso dopo l'asciugatura dovesse essere immediatamente tolto per liberare il pianerottolo.

Pertanto, il Tribunale di Monza, alla luce delle considerazioni fatte sulla vicenda, non ritiene riscontrabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.

A supporto della decisione, il Tribunale ricorda che «il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni» (Cass. n. 12014/2019), avendo riguardo - nell'individuazione dell'oggetto della domanda - «al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto» (Cass. n. 961/2000).

Per questi motivi, il Tribunale di Monza non accoglie il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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