Notificazione della sentenza tramite PEC: il difensore deve dotarsi dei necessari strumenti informatici

Redazione scientifica
15 Marzo 2022

L'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del difensore destinatario della notificazione, dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va imputata alla mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici.

L'opposizione proposta da una società a responsabilità limitata contro il decreto ingiuntivo notificatole da una società per azioni, veniva rigettata dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'appello in sede di gravame.

La società a responsabilità limitata ricorreva, dunque, in Cassazione ma in modo tardivo, e richiedeva quindi, di essere rimessa in termini ai fini dell'impugnazione, sostenendo di «non avere avuto conoscenza della notificazione della sentenza impugnata a causa di un malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica certificata».

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che «in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio» (Cass. civ., n. 15001/2021, n. 17968/2021).

In altri termini «una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria)».

Di conseguenza, «l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario della notificazione – e, in particolare, del difensore della parte – dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici», salvo che sia dimostrato l'intervento di un evento esterno imprevedibile.

Ciò che va escluso nella specie, in quanto la società ricorrente ha prodotto solo una dichiarazione scritta del soggetto che gestirebbe la sua casella PEC, dalla quale si evince solamente che in epoca successiva di alcuni mesi alla notificazione in contestazione, la tipologia della casella PEC è stata trasformata da “standard” in “pro”, dopo che vi sarebbero stati “malfunzionamenti”.

Anche cioè a voler ritenere attendibile tale dichiarazione, stante la sua estrema genericità, essa si rivela inidonea a provare con certezza che il difensore non abbia potuto avere conoscenza della notificazione, ma anche che tale impossibilità sia dovuta ad un evento esterno imprevedibile e non invece, alla inadeguatezza o inefficienza del sistema informatico.

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