Il primato del diritto UE impone di riconoscere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) ai cittadini extracomunitari

La Redazione
15 Marzo 2022

I cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani...

I cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine.

E' quanto deciso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 67 depositata l'11 marzo 2022 affermando inammissibili le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, e dichiarando che il principio del primato del diritto dell'Unione costituisce ‘‘l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi''.

In risposta a due rinvii pregiudiziali promossi dalla Cassazione, la Corte di giustizia dell'Unione Europea aveva ritenuto non compatibile la disciplina italiana relativa all'ANF con due direttive europee (2003/109 sui soggiornanti di lungo periodo e 2011/98 sul rilascio di permesso unico di lavoro).

L'obbligo di non differenziare il trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti è imposto dalle direttive in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto.

Nella suddetta sentenza 67/2022 la Corte costituzionale ha osservato che la procedura pregiudiziale, oltre a rappresentare un canale di raccordo fra i giudici nazionali e la Corte di Lussemburgo per risolvere eventuali incertezze interpretative, concorre ad assicurare e rafforzare il primato del diritto dell'Unione , alla cui attuazione i giudici comuni partecipano secondo il meccanismo del controllo diffuso, «disapplicando all'occorrenza» qualsiasi disposizione del diritto nazionale contrastante con il diritto dell'Unione.

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