Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Ammissione del credito allo stato passivo e giudicato endofallimentare

La Redazione
15 Marzo 2022

La Cassazione, con ordinanza n. 8010/2022 «afferma che .ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame».

Il Tribunale di Milano respingeva le istanze avanzate dal Fallimento di I.E. s.r.l. in liquidazione contro il M.I. s.p.a. sul presupposto dell'intervenuta risoluzione di un contratto di leasing intercorso tra le due società.

I.E. proponeva impugnazione che la Corte d'Appello di Milano respingeva.

Seguiva ricorso per cassazione con cui il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato l'esistenza di una preclusione derivante dal giudicato endofallimentare rispetto all'azione intrapresa ai sensi dell'art. 1526 c.c.

Inoltre, tra i vari motivi di ricorso, I.E. sosteneva anche che la pronuncia avrebbe infranto il perimetro oggettivo del suddetto giudicato, estendendolo alla domanda proposta nell'ordinaria sede di cognizione.

La doglianza è stata giudicata fondata. Secondo l'art. 96, ultimo comma, l.fall., «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 producono effetti soltanto ai fini del concorso».

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'Appello, «i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare» (Cass. n. 19940/2006). E «l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza, alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico» (Cass. n. 25640/2017).

Ne consegue che «l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame».

Per tutti questi motivi la S.C. accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviandola alla Corte d'Appello di Milano.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.