Concordato preventivo della holding e revoca ex art. 173 l. fall.
15 Marzo 2022
Come affermato dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento di concordato preventivo ai fini della revoca ex art. 173 l. fall. “ rileva solo l'omessa o fuorviante esposizione di fatti contabili e sociali o l'omissione della loro rilevazione in frode diretta ai creditori, non l'omessa valutazione dei profili risarcitori dell'operazione di cessione, la cui individuazione ed approfondimento del Commissario giudiziale anche di tipo “suppletivo” quanto alle conseguenze giuridiche ed economiche, verrà posta in essere nella relazione ex art. 172 l.fall., rimanendo pertanto esclusa ogni finalità decettiva del ceto creditorio, in quanto l'operazione è stata sufficientemente illustrata nel ricorso e nell'attestazione”. La stessa non è stata compiuta in prossimità dell'accesso al concordato o durante la procedura , con valenza frodatoria rispetto ai creditori, i quali con la relazione ex art. 172 l. fall. saranno posti nella condizione di compiere le loro valutazioni di convenienza economica sull'alternativa risarcitoria nell'ambito del fallimento, anche considerato che l'accesso al concordato preventivo non richiede più valutazioni di meritevolezza e che le fattispecie possono essere sin d'ora perseguite dal P.M. |