Osservatorio sulla Cassazione - Febbraio 2022

La Redazione
16 Marzo 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Febbraio.

Deposito dei bilanci previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall.: la finalità della norma

Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 6054 – ord.

Il deposito dei bilanci previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall. nell'ambito del concordato in bianco, ha lo scopo di porre il tribunale in condizione di verificare, in vista della fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione completa, la sussistenza del presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. e non quello di dare conto della situazione aggiornata dell'impresa.

Il deposito dei bilanci richiesto dall'art. 161, comma 6, in questa prospettiva, va a collocarsi in parallelo la disposizione di cui all'art. 14 l. fall., in applicazione del quale l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ed in posizione inversa rispetto a quella considerata dall'art. 15, comma 4, l. fall.

Opposizione all'omologazione del concordato preventivo e condanna del debitore soccombente al pagamento delle spese processuali

Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5127 – ord.

Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali. Ne deriva la piena legittimità del provvedimento di condanna alle spese secondo il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.

Rilevanza del danno potenziale per la massa nella mancata approvazione del rendiconto di gestione predisposto dal curatore

Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5129 – ord.

Le contestazioni rivolte al conto della gestione reso dal curatore, oltre ad essere sufficientemente specifiche, devono enunciare le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.

La sufficienza del "danno potenziale", ravvisato nel caso di specie dal giudice di merito nel ritardo nell'esercizio dell'azione di responsabilità, implica che debba prescindersi dalla verifica dell'impatto realmente pregiudizievole che le condotte hanno avuto, dovendosi semmai verificare, secondo una prospettiva "ex ante", se le omissioni contestate avrebbero potuto, in astratto, determinare dei danni.

Cessione di quote di una s.r.l. fallita a prezzo troppo basso: è bancarotta per distrazione

Cass. pen. , sez. V, 10 febbraio 2022, n. 4872 - sent.

La condotta consistente nella cessione di quote di una s.r.l. fallita ad un "prezzo" inferiore del 90% circa rispetto al valore di mercato può assumere rilevanza penale, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Integra, infatti, il delitto in esame qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori.

Modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento

Cass. civ., sez. VI, 8 Febbraio 2022, n. 4030 – ord.

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, secondo quanto dispone l'art. 15 l. fall.

Solo qualora per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

Tale norma ha introdotto, pertanto, una disciplina speciale, distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo e va dunque escluso che vi siano ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 ss. o 145 c.p.c. nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, ex artt. 138 ss. o 145 c.p.c.

Socio illimitatamente respaonsabile, atti compiuti a titolo personale e azione revocatoria

Cass. civ., sez. III, 7 Febbraio 2022, n. 3771 – ord.

La legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore del fallimento della società, poiché l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali di detto socio.

Opposizione allo stato passivo: nessuna preclusione per il creditore che procede in sede di osservazioni alla determinazione del credito

Cass. civ., sez. VI – 1, 4 febbraio 2022, n. 3613 – ord.

L'art. 95, comma 2, l.fall., consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza di discussione dello stato passivo, non costituendo osservazioni e produzioni integrative “domande nuove”.

Si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale alla sentenza che ammette al passivo un credito con riserva

Cass. civ. , sez. V trib. , 1 febbraio 2022, n. 2934 – sent.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II.

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