Le azioni degli utenti di ripetizione della rivalsa dell’imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica
16 Marzo 2022
Con la sentenza n. 329 del 1° febbraio 2022 e con la sentenza gemella n. 277 del 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Milano si è pronunciata per la prima volta su un nuovo contenzioso, conosciuto tra gli addetti ai lavori come “recupero delle addizionali provinciali”, originatosi da una serie di sentenze delle Corte di legittimità, Sezione V, Tributaria, che sta dividendo i giudici di merito.
Breve excursus dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Il d.l. n. 511 del 28 novembre 1988 (art. 6) ha istituito un'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con previsione di gettito a favore degli Enti locali (Province e Comuni), e con facoltà dei destinatari passivi dell'imposta (i venditori di energia) di traslare l'imposta sul cliente mediante rivalsa. La Corte di Giustizia dell'UE, con le sentenze del 5 marzo 2015 resa nella causa C-553/13 e del 25 luglio 2018 resa nella causa n. C-103/17, ha stabilito che le norme di due Stati Membri (l'Estonia e la Francia rispettivamente), di contenuto consimile all'art. 6 sopra citato, erano in contrasto con il diritto unionale. Diversi consumatori finali hanno quindi agito contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la restituzione dell'imposta traslata su di essi. La Corte di Cassazione, Sezione V Tributaria, competente per l'ultimo grado delle controversie (decise in primo e secondo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali rispettivamente), nelle cause in cui l'Agenzia non aveva validamente eccepito la carenza di legittimazione attiva dei consumatori finali, ha stabilito che l'art. 6 d.l. n. 511/1988 prevede un'imposta autonoma priva di finalità specifica e, in quanto in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, deve essere disapplicato, accogliendo quindi le domande svolte (Cass. 15198/2019, 27101/2019, 10691/2020, 16142/2020 e 22343/2020). Alla luce di tali pronunce, sono state promosse, avanti ai Tribunali di tutta Italia da parte dei consumatori finali e contro i fornitori di energia, numerose azioni dirette al recupero dei denari pagati negli anni 2010 e 2011 a titolo di rivalsa dell'addizionale: si stima che il contenzioso riguardi diversi miliardi di euro di imposte. Il Tribunale di Milano, investito della questione, è stato il primo a pronunciarsi, accogliendo le domande di ripetizione: tale orientamento, tuttavia, benché maggioritario, non è uniforme tra i vari Tribunali, né all'interno dello stesso Tribunale di Milano e da ciò la rilevanza della decisione della Corte d'appello distrettuale, trattandosi probabilmente della prima pronuncia di secondo grado intervenuta sulla questione.
L'eccezione di inefficacia orizzontale delle direttive ed i difformi orientamenti sul punto. Nel provvedimento impugnato e sottoposto all'esame della Corte d'appello milanese, il fornitore di energia ha sollevato in punto di an debeatur la seguente eccezione, largamente diffusa in questo contenzioso. Segnatamente, l'eccipiente non ha contestato il contrasto tra la norma interna e la direttiva UE ma gli effetti del contrasto: in particolare, ha eccepito che le direttive UE, anche quando sono self-executing (cioè quando contengono una disciplina sufficientemente precisa che non lasci alcuna discrezionalità attuativa allo Stato membro), comunque non hanno “efficacia orizzontale” ma solo “verticale”, non essendo consentita la disapplicazione della legge nazionale per contrasto con la direttiva nelle liti tra privati ma solo nei rapporti verticali tra cittadino e Stato/PP.AA.. Sul punto, l'orientamento largamente maggioritario del Tribunale di Milano e degli altri Tribunali è stato nel senso di reputare che l'eccezione dell'efficacia solo verticale delle direttive autodeterminate sia mal posta, atteso che nel caso di specie vi è contrasto tra la norma interna ed il diritto unionale, costituito dalle sentenze della CGUE in punto di interpretazione del diritto UE sulle accise armonizzate: stante l'obbligo dei giudici degli Stati Membri di adeguarsi alle pronunce interpretative della CGUE, da ciò discende la necessità di disapplicare la norma interna in contrasto con le sentenze della CGUE. Un orientamento minoritario del Tribunale di Milano e di altri Tribunali ha invece reputato fondata l'eccezione, assumendo che le sentenze della CGUE consentono un'interpretazione adeguatrice del diritto interno, ma non la disapplicazione del medesimo, e concludendo nel senso che l'unico rimedio esperibile dal consumatore finale che abbia pagato una rivalsa per una imposta indebita sia semmai un'azione di risarcimento del danno verso lo Stato Italiano per l'omessa abrogazione dal 1° gennaio 2010 dell'art. 6 d.l. n. 511/1988, in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE.
La decisione della Corte d'appello di Milano. Con la sentenza n. 329/2022 la Corte di appello distrettuale ha confermato la decisione del Tribunale, rigettando l'appello incentrato sul motivo dell'inefficacia orizzontale delle direttive: in particolare, la Corte d'appello ha sancito espressamente che “alle pronunce della Corte di Giustizia va infatti riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come sancito anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 5381/2017; 13425/2019)”.
Le ulteriori questioni del contenzioso in materia di addizionali provinciali. Nel contenzioso in parola sono state poste e dibattute anche nuove eccezioni e questioni. In particolare, viene largamente proposta dai fornitori di energia convenuti un'ulteriore eccezione, cd di “assenza dell'autonomia dell'addizionale”: il fornitore di energia nega l'esistenza di un contrasto tra la norma interna e la direttiva UE, eccependo che l'addizionale non sia un'imposta autonoma ma, come si ricaverebbe dal nomen juris, sia una mera maggiorazione dell'aliquota dell'accisa “principale” sull'energia; ora, siccome l'accisa soddisfa i requisiti comunitari, da ciò discenderebbe la legittimità dell'addizionale. In aggiunta, molto frequentemente il fornitore chiede la sospensione del processo ex artt. 295 c.p.c., in ragione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 TUA sollevata dal collegio arbitrale di Verona. Ora, quanto all'eccezione fondata sull'asserita non autonomia dell'addizionale provinciale, la stessa allo stato è stata disattesa dal Tribunale meneghino, alla luce delle valutazioni sul punto già svolte dalle numerose pronunce della Corte di legittimità, Sezione V Tributaria (Cass. 15198/2019, 27101/2019, 10691/2020, 16142/2020, 22343/2020) che si sono occupate di vagliare la legittimità dell'art. 6 d.l. n. 511/1988. |