Notifica telematica della cartella esattoriale: come si perfeziona?
16 Marzo 2022
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha chiarito che, ai fini del perfezionamento della notifica telematica della cartella esattoriale, è elemento essenziale la sussistenza della firma digitale apposta sulla cartella da parte dell'ente incaricato della riscossione (art. 24 del d.lgs. n. 82/2005).
Specificano i giudici, ribadendo quanto cristallizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10266/2018, che l'efficacia della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, al di là del fatto che il formato utilizzato per il documento informatico sia .p7m o .pdf, dipenda dall'apposizione della firma digitale. Quest'ultima, infatti, garantisce l'identità digitale di colui che l'ha sottoscritta, conferendo autenticità al documento; assicura che il file sia integro e che non sia stato oggetto di modifiche dopo la sottoscrizione. Infine, la firma attribuisce validità legale al documento. Pertanto, «solo il documento informatico su cui è apposta la firma digitale è munito delle oggettive caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, oltre a consentire l'identificazione della paternità dell'atto, tali da renderne valida la notifica PEC». Ove ciò sia mancante si verifica una irregolarità della notifica PEC della cartella di pagamento.
Fonte: Ilprocessotelematico |