Notifica telematica della cartella esattoriale: come si perfeziona?

La Redazione
16 Marzo 2022

La CTR Calabria ha chiarito che la notifica telematica della cartella esattoriale si perfeziona soltanto se la cartella risulti firmata digitalmente dall'ente incaricato della riscossione.

La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha chiarito che, ai fini del perfezionamento della notifica telematica della cartella esattoriale, è elemento essenziale la sussistenza della firma digitale apposta sulla cartella da parte dell'ente incaricato della riscossione (art. 24 del d.lgs. n. 82/2005).

Specificano i giudici, ribadendo quanto cristallizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10266/2018, che l'efficacia della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, al di là del fatto che il formato utilizzato per il documento informatico sia .p7m o .pdf, dipenda dall'apposizione della firma digitale.

Quest'ultima, infatti, garantisce l'identità digitale di colui che l'ha sottoscritta, conferendo autenticità al documento; assicura che il file sia integro e che non sia stato oggetto di modifiche dopo la sottoscrizione.

Infine, la firma attribuisce validità legale al documento.

Pertanto, «solo il documento informatico su cui è apposta la firma digitale è munito delle oggettive caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, oltre a consentire l'identificazione della paternità dell'atto, tali da renderne valida la notifica PEC». Ove ciò sia mancante si verifica una irregolarità della notifica PEC della cartella di pagamento.

Fonte: Ilprocessotelematico

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