Principio iura novit curia e eccezione di incompetenza territoriale

17 Marzo 2022

La Suprema Corte è tornata sulla questione della necessità, o meno, per la parte che propone l'eccezione di incompetenza di individuare le norme giuridiche poste a fondamento della stessa.
Massima

In tema di competenza per territorio rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio secondo cui iura novit curia, l'individuazione della norma che sorregge l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel sollevare l'eccezione indicando il foro competente non abbia invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea.

Il caso

Con ricorso per regolamento di competenza la ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui si era confermata la pronuncia del Giudice di Pace di Caserta che aveva accolto l'eccezione del convenuto dichiarandosi incompetente sulla base dell'art. 7, comma 1, n. 1, lett. b) del Regolamento UE 1215/2012 dell'Unione Europea, indicando come competente il Giudice di Pace di Roma.

In particolare la ricorrente conveniva davanti al Giudice di Pace di Caserta la società resistente chiedendo che la stessa fosse condannata a corrispondere, a titolo di compensazione pecuniaria come previsto dall'art. 7, lett. c), del Regolamento CE 261/2004, l'importo di Euro 600 per un ritardo nel volo aereo da Roma Fiumicino a Lisbona e poi in Brasile. La società aerea, nel costituirsi, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice alla stregua della Convenzione di Montreal, ritenendo che invece la controversia dovrebbe essere incardinata davanti al Giudice di Pace di Roma. Il giudice di pace adito riteneva fondata l'eccezione ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 1, lett. b) del Regolamento UE 1215/2012 e, in alternativa, il giudice di Lisbona. Il Tribunale adito in sede di impugnazione confermava la decisione del giudice di pace.

La questione

Nel ricorso della parte si afferma che il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta perché quest'ultima si fonderebbe sulla Convenzione di Montreal applicabile soltanto alla domanda di risarcimento del danno da trasporto aereo e non alla domanda di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE 261/2004. Afferma, inoltre, che il provvedimento del giudice di pace di Caserta avrebbe dovuto applicare il Regolamento UE 1215/2012 al tempo della introduzione del giudizio e non il richiamato Regolamento CE 44/2001.

Le soluzioni giuridiche

Secondo la Corte il motivo è infondato. Ciò perché deve essere data continuità all'orientamento per cui, rispetto alla competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice che si fondano sul principio iura novit curia, l'individuazione della norma che sorregge l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando irrilevante che quest'ultima, nell'indicare il foro competente non indichi espressamente la norma a sostegno dell'indicazione in parola ovvero non indichi quella erronea.

La sentenza si fonda su un precedente. Si era infatti affermato lo stesso principio di diritto con riferimento ad una fattispecie di chiamata in garanzia di una pubblica amministrazione; si era detto infatti che il radicamento della competenza presso il foro erariale prescinde dal richiamo che la stessa abbia fatto, nel sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice adito, all'art. 6, comma 1, r.d. 1611/1933, invece che al comma 2 della stessa norma che disciplina le modalità di devoluzione della competenza in caso di chiamata in causa (Cass. civ., n. 21184/2017)

La Corte evidenzia altresì, sempre sulla scorta di un altro precedente, che esiste una violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, e non quando il giudice pronunci sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio iura novit curia, le norme disciplinatrici della fattispecie (Cass. civ., n. 22731/2012).

Premesso pertanto che non rileva ai fini del principio iura novit curia che la parte convenuta abbia eccepito l'incompetenza territoriale fondandola sulla norma sbagliata o che il giudice abbia fatto riferimento ad una normativa non più vigente al momento della pronuncia, il Tribunale, secondo la Corte, ha correttamente ritenuto che la competenza per territorio dovesse essere fissata ai sensi dell'art. 7, punto 1, lett. b), del Regolamento UE 1215/2012 vigente al tempo dell'introduzione del giudizio. Tale norma stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio e «ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- Nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

- Nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto».

Osservazioni

Il principio esposto in massima è condivisibile oltrechè pacifico nella giurisprudenza del Supremo Collegio. E' infatti irrilevante l'indicazione della norma erronea nella proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale anche se riservata alla parte, così come l'inviduazione di una norma non più vigente al momento della domanda, perché l'esatta individuazione della norma che sorregge l'eccezione, come allegazione del fatto che la integra, rientra nei poteri del giudice sottesi al principio iura novit curia. Proprio di recente la Corte di cassazione ha ribadito che l'applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio si pone in immediata correlazione con il divieto di ultra o extrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni di parte, mutando i fatti costitutivi o estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto di giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. civ., sez. lav., n. 5832/2021).

Con riferimento alla norma dell'art. 7, punto 1, lett. b) del Regolamento UE 1215/2012 la Corte di Giustizia UE ha giusto un mese fa affermato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l'intero tragitto e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del Regolamento CE 261/2004, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare questo primo segmento di volo, il luogo d'arrivo di tale segmento non può essere qualificato come “luogo di esecuzione” ai sensi della norma richiamata (Corte Giustizia UE, sez. IX, 3 febbraio 2022 n. 20).

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