La competenza per territorio nelle controversie di lavoro

Redazione scientifica
17 Marzo 2022

La Corte di cassazione ha operato alcune precisazioni in relazione ai criteri di individuazione del giudice competente per territorio nelle controversie di lavoro.

Alcuni lavoratori convenivano in giudizio ai sensi dell'art. 414 c.p.c. la società datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni per inadempimento dell'obbligo di lavaggio della divisa aziendale.

La società eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società ai sensi dell'art. 413 c.p.c.

Il Tribunale di Milano, dopo aver escusso i testimoni, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli, luogo in cui aveva sede la società e in cui doveva ritenersi concluso il contratto a seguito del ricevimento presso la direzione amministrativa dell'accettazione della propostadei lavoratori.

Di qui il regolamento necessario di competenza promosso dai lavoratori con il quale veniva censurata l'ordinanza del Tribunale di Milano per la ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Napoli.

La S.C. ha osservato preliminarmente che in base all'art. 38 u.c. c.p.c. le questioni sulla competenza sono decise in base agli atti, con la conseguenza che il giudice di merito non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostitute.

Quanto al criterio di individuazione della competenza per territorio, si precisa che in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, c.c. e dall'art. 1335 c.c. ha valore residuale.

Opera cioè «soltanto se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione» (Cass. civ., n. 25402/2017).

Nel caso di specie, i lavoratori avevano allegato al ricorso le lettere di assunzione contestualmente sottoscritte il 15.11.2013 dai lavoratori e dal legale rappresentante della società datrice di lavoro.

Non vi era, inoltre, in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione delle lettere di assunzione a Napoli, né della loro ricezione presso la sede della società nella stessa giornata del 15.11.2013.

Dalle lettere di assunzione prodotte in giudizio, infine, non risultava indicata una specifica modalità di conclusione del contratto, essendo indicata solo la data di inizio della prestazione lavorativa per il 16.11.2013.

Gli elementi presenti agli atti inducono dunque a «datare la conoscenza datoriale dell'accettazione dei lavoratori contestualmente alla sottoscrizione delle lettere di assunzione» da parte di questi ultimi.

Con la conseguenza che il luogo di conclusione del contratto va individuato in Milano e la competenza per territorio radicata nell'omonimo Tribunale.

Il Tribunale di Milano ha errato dunque non solo per aver individuato una modalità di conclusione del contratto residuale, ma che non che ha alcun riscontro ex actis.

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