Superbonus 110%: in gazzetta ufficiale i nuovi costi massimi ai fini dell'asseverazione della congruità

Redazione scientifica
17 Marzo 2022

Il Decreto del MiTE definisce i costi massimi specifici agevolabili per alcune tipologie di beni necessari per l'esecuzione degli interventi agevolabili tramite detrazione fiscale (o cessione o “sconto sul corrispettivo”).

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 il Decreto MiTE 14 febbraio 2022 recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”. Il nuovo decreto del MiTE apporta alcune importanti modifiche al Decreto MiSE 6 agosto 2020.

Ambito di applicazione. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, d.l. n. 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, d.l. n. 34/2020. Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Costi massimi ammissibili. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato A. Tra le ulteriori particolarità, il Decreto prevede anche che:

- gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del d.l. n. 34/2020;

- per gli interventi di cui all'allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonché' per l'asseverazione;

- per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove e' localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Il decreto entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione, quindi i tecnici coinvolti nelle attività di asseverazione dovranno tenere conto di tali costi massimi.

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