Violazioni c.d.s.: giudice competente in caso di scissione tra «commissione» e «rilevazione» dell’infrazione
21 Marzo 2022
La Corte di cassazione ha esaminato la questione di quale sia il giudice competente ad esaminare l'opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada nel caso in cui via sia una scissione tra il luogo di commissione dell'infrazione e quello della sua rilevazione.
La vicenda veniva in rilievo a seguito di un'opposizione a verbale di accertamento proposta avanti al giudice di pace di Bari, per un'infrazionerilevata dal Centro Nazionale Infrazioni di Roma e commessa nel tratto dell'autostrada A-14 nel Comune di Bitonto.
Il giudice di pace adito declinava la propria competenza in favore del giudice di pace di Roma, il quale, a seguito della riassunzione della causa, sollevava d'ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del giudice rimettente.
La S.C. ha accolto il regolamento di competenza e dichiarato la competenza funzionale esclusiva del giudice di pace di Bari.
Osservano i giudici che più volte è stato chiarito che «la competenza inderogabile si radica in capo al giudice del circondario nel quale risulta essere stata accertata l'infrazione al codice della strada» (cfr., ex multis, Cass. civ. nn. 36968/2021, 17811/2012, 2657/2012).
Tuttavia, il rispetto del condiviso principio, il quale evoca, all'evidenza, un rapporto col territorio nel quale l'infrazione è stata commessa (il che, di norma, corrisponde con il luogo di elevazione del verbale), impone di effettuare una precisazione.
Nel caso in cui, cioè, «si abbia una scissione tra i due momenti, perché l'infrazione perpetrata in un certo luogo venga rilevata da un'autorità sita altrove, esso impone di attribuire la competenza al giudice del locus commissi delicti».
L'opposta soluzione, infatti, «lederebbe la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, nella soggettiva disponibilità dell'amministrazione sanzionante e darebbe vita a un'artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità». |