La proroga della sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite e dell'iscrizione degli ammortamenti

Claudio Sottoriva
Andrea Cerri
21 Marzo 2022

L'art. 6, comma 1, del d.l. n. 23/2020 aveva previsto la possibilità di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale derivanti da perdite superiori al terzo del capitale sociale nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto, e il 31 dicembre 2020. In sede di conversione in legge del d.l. n. 228/2021, (c.d. Milleproroghe) è stata prevista l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Analoga proroga relativamente alla sospensione degli ammortamenti è prevista per i bilanci di esercizio relativi al 2021.
Premessa

L'art. 6 del d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) aveva previsto la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell'emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile).

In tema, il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 191 del 16 giugno 2020 (su cui si veda: Bava, Sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite nell'emergenza Covid-19, in questo portale) aveva statuito che, in forza del citato articolo, nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite:

i) non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.;

ii) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.

Restava invece fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto risulti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto risulti inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Sulla base delle indicazioni del Consiglio Notarile di Milano sono da considerarsi conseguentemente legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

In caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo:

- non è sospeso l'obbligo degli amministratori di rilevare le perdite, qualunque ne sia la causa, e di convocare l'assemblea sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni di chi esercita il controllo, dando conto dei fatti di rilievo successivamente intervenuti;

- nell'assemblea i soci prendono tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi inclusi la riduzione e/o l'aumento del capitale, ma in via puramente facoltativa: e ciò anche se il capitale sociale fosse perduto o ridotto al di sotto del minimo legale;

- se entro l'esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata, la perdita - superiore al terzo, ma non tale da intaccare il capitale minimo legale - non risulti diminuita entro il terzo, l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo non deve ridurre il capitale se detta assemblea si tiene nel periodo intercorrente tra il 29 aprile e il 31 dicembre 2020.

Si rammenta che, in generale, verificatasi una perdita di gestione che determina un patrimonio netto negativo inferiore al minimo legale, la violazione dei divieti ed obblighi stabiliti dai previgenti art. 2449, 2446 e 2447 c.c. da parte di amministratori e sindaci li rende responsabili del disavanzo di gestione che si genera con la prosecuzione dell'impresa in un'ottica non liquidatoria (cfr. Tribunale Milano sez. VIII 20 aprile 2009 n. 5221); la normativa recata dall'art. 6 d.l.n. 23/2020 intendeva conseguentemente, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica, sospendere gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e di ricapitalizzazione, e non certo impedire che tali operazioni si possano realizzare. Ed in effetti, con l'escludere l'obbligo di riduzione del capitale per perdite, si elimina un possibile ostacolo ad operazioni di aumento del capitale utili a rafforzare il patrimonio dell'impresa ed accrescere le risorse strumentali al proficuo esercizio dell'attività economica d'impresa.

La proroga del rinvio della copertura delle perdite di esercizio

In sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Milleproroghe) è stato prevista l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022).

Pertanto fino al 31 dicembre 2021 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

Per quanto riguarda l'informativa di bilancio relativa all'entità delle perdite maturate, si rammenta che le perdite debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

In tema si osserva che, se da un lato la redazione della nota integrativa non è prevista in presenza di redazione del bilancio in forma c.d. “semplificata” ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (introdotto in sede di recepimento della Direttiva 34/2013/UE per la redazione del bilancio da parte delle c.d. “micro-imprese”), l'informazione di cui sopra consiste in un'integrazione del contenuto della nota integrativa redatta ex art. 2427 c.c. che prevede che (punto 7-bis) le voci di patrimonio netto siano analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Si osserva che, a nostro giudizio, oltre che nella nota integrativa, ampia illustrazione dell'origine delle perdite si dovrà fornire nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. (anch'essa non obbligatoria nell'ambito dei bilanci redatti in forma non ordinaria) tenuto conto della funzione di tale documento.

Ne consegue che, anche nella chiusura del bilancio 2021, qualora la perdita di oltre un terzo sia tale da portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea e l'assemblea potrà avvalersi (in alternativa alla ricostituzione del capitale) del rinvio fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (quinto esercizio successivo). L'assemblea che approverà il bilancio 2026 delibererà di conseguenza.

Resta inoltre in vigore il divieto di distribuzione di utili in caso di perdita del capitale sociale, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto (art. 2433, comma 3, c.c.). Come accennato, nel bilancio relativo all'esercizio 2021 e in quelli successivi fino al 2026 (periodo in cui si applica il regime di sospensione), la nota integrativa dovrà evidenziare in modo separato le perdite per le quali si è applicata la moratoria nei provvedimenti sul capitale con indicazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute. Lo stesso per le perdite 2020, laddove anche lo scorso anno ci si sia avvalsi della norma.

Le ulteriori indicazioni fornite dal Consiglio Notarile di Milano avuto riguardo al rinvio della copertura delle perdite

In merito a quali perdite fare riferimento, il Consiglio Notarile di Milano, avuto riguardo all'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, aveva evidenziato come la sospensione dell'applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c. non poteva che riferirsi soltanto alle perdite diverse da quelle da Covid-19 e, precisamente, a quelle rilevate in esercizi precedenti al periodo considerato e rinviate all'esercizio successivo, il cui bilancio - che attesta il non rientro della perdita entro il terzo del capitale - sia approvato durante il periodo considerato (ossia – inizialmente - sino al 31 dicembre 2020). Veniva altresì precisato che, dal punto di vista della norma emergenziale, volta ad evitare la riduzione del capitale nominale nel periodo considerato, non rileva quando la perdita si sia verificata e sia stata per la prima volta rilevata.

Si rammenta che l'art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 riferiva la sospensione alle "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020"; in argomento il Collegio Notarile di Milano aveva evidenziato che il termine "fattispecie" è sufficientemente elastico per poter ricomprendere le diverse situazioni a cui si ricollegava la disciplina da disapplicare e, in particolare:

i) quando viene in gioco l'obbligo di ridurre il capitale della perdita accertata nel bilancio dell'esercizio successivo, la "fattispecie" a cui tale obbligo si ricollega è data, per l'appunto, dall'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo (che rileva l'ammontare "finale" della perdita);

ii) quando viene in gioco l'obbligo di ricapitalizzare (o in alternativa, di trasformare la società), la "fattispecie" è data dalla tenuta dell'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, per consentire ai soci di adottare le deliberazioni richieste dalla legge in presenza di perdite superiori al terzo del capitale ed anche incidenti sul capitale minimo.

La possibilità di ulteriormente rinviare il calcolo degli ammortamenti

In sede di conversione del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. decreto Sostegni-ter) è prevista la proroga del'efficacia della previsione di cui all'art. 60, comma 7-bis, del d.l. n. 104/2020 (che aveva introdotto la possibilità, nei bilanci dell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, redatti secondo i principi contabili italiani, di non stanziare in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali). La disposizione è stata oggetto di analisi dall'Organismo Italiano di Contabilità nel documento interpretativo 9/2021.

Tale possibilità è stata prorogata ai bilanci dell'esercizio successivo dal comma 711 della legge di bilancio 2022, limitatamente, tuttavia, alle imprese che nel 2020 «non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali». L'art. 3, comma 5-quinquiesdecies del d.l. n. 228/2021, inserito dalla legge di conversione, dispone che “All'articolo 60, comma 7 -bis , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo”.

L'art. 1, comma 711, della legge di bilancio 2022, in luogo di disporre l'estensione temporale della misura con decreto ministeriale, in relazione all'evoluzione della situazione economica connessa all'emergenza pandemica, aveva esteso tale facoltà ex lege all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L'art. 5-bis del citato decreto c.d. sostegni-ter, introdotto al Senato in sede di conversione in legge, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Ne consegue che le società possono dunque applicare la sospensione degli ammortamenti nei bilanci del 2021, indipendentemente dal comportamento contabile adottato in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2020, adottando le regole previste dalla disposizione originaria. La sospensione può essere parziale e, dunque, effettuarsi sino al 100% delle quote. La scelta della minor percentuale deve essere coerente con le motivazioni della sospensione, che vanno illustrate nella Nota integrativa come indicato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel citato documento interpretativo n. 9/2021.

Secondo l'OIC, ancorché la norma non richiami esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2021, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni.

L'OIC precisa altresì che le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell'articolo 2435-ter c.c., redigere la Nota Integrativa oppure fornire l'informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

Le disposizioni previste per il bilancio di esercizio si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo. In tale situazione il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio. La deroga consente, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

L'applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni del principio contabile nazionale OIC 25Imposte sul reddito.

Dal punto di vista contabile la quota sospesa nel 2020 o nel 2021 dovrà essere imputata nel bilancio dell'esercizio seguente (2021 o 2022), facendo slittare in avanti le quote successive e prolungando il piano di ammortamento di un anno. Il mancato stanziamento nei bilanci degli ammortamenti si accompagna alla facoltà di dedurre le quote nei modelli Redditi e Irap 2022, rispettando i limiti degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir.

Si rammenta, da ultimo, che la sospensione civilistica degli ammortamenti non fa venire meno l'obbligo di dedurre le quote di superammortamento e di iperammortamento secondo i coefficienti tabellari del Dm 31 dicembre 1988 (risposta 66/2022).

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