Condominio, no alla revoca dell'amministratore in prorogatio

Redazione scientifica
16 Marzo 2022

Per la Corte d'Appello di Lecce, l'amministratore di Condominio uscente, qualunque sia il motivo della cessazione, deve rimanere in carica fino a quando non venga nominato un sostituto.

La vicenda. Con l'ordinanza in esame, la Corte d'Appello di Lecce è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da alcuni condomini contro l'amministratore per chiederne la revoca e contestualmente la nomina di un altro. Nello specifico, i condomini sostenevano che da quasi due anni l'amministratore non provvedeva a convocare l'assemblea condominiale, e che, nonostante il suo mandato fosse formalmente scaduto, non si era attivato per la nomina del nuovo amministratore, né tantomeno aveva dato conto della propria gestione, in quanto aveva smesso di svolgere ogni attività utile per il condominio.

Il Tribunale di Brindisi revocava l'amministratore, ma dichiarava inammissibile la domanda giudiziale di nomina di quello nuovo, in quanto non era stata chiesta precedentemente all'assemblea del condominio.

Da qui, il reclamo in appello, in quanto il Tribunale non aveva correttamente valutato l'assenza di interesse ad agire nei confronti dell'amministratore in prorogatio.

La decisione della Corte. Il ricorso è infondato. La Corte d'Appello, infatti, ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale l'amministratore di condominio uscente, qualunque sia il motivo della cessazione, deve rimanere in carica fino a quando non venga nominato un sostituto, essendo la prorogatio imperii finalizzata all'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore: pertanto, la prorogatio opera non solo nei casi di scadenza del termine o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina (Cass. civ., n. 4531/2003).

Ne consegue che alla scadenza del termine prefissato per la carica di amministratore, il mandato si estingue per legge e, per ovviare ad una mancata nomina immediata di altro amministratore, quest'ultimo assume la prorogatio imperii, continuando ad esercitare i suoi poteri provvisoriamente. Il mandato si estingue poi ipso jure alla scadenza del termine, con la conseguenza che viene a mancare il presupposto in forza del quale può essere esercitata la domanda di revoca (Trib. Roma, 26 novembre 2018): il ricorso per la revoca, infatti, viola il principio della sovranità dell'assemblea, che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi all'effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini; il singolo condomino può, invece, legittimamente richiedere all'autorità giudiziaria un provvedimento ex art. 1105 c.c. che disponga la nomina di un nuovo amministratore, previa dimostrazione che l'assemblea non abbia provveduto in tal senso (Trib. Teramo, 29 giugno 2016).

Da qui, la conseguenza inevitabile che non si può revocare giudizialmente un amministratore non più in carica, ma si può agire indirettamente solo per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore.

Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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