Omessa notifica del titolo in forma esecutiva e opposizione agli atti esecutivi: oneri di allegazione e prova del debitore
22 Marzo 2022
Massima
Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Il caso
A seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna al pagamento delle spese di un processo civile definito in favore di due distinte parti, una di esse notificava al debitore precetto di pagamento per il proprio credito, senza notificare al precettato il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ma dichiarando espressamente di volersi avvalere a tal fine della notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo che l'altro creditore aveva, con riguardo al proprio credito, già notificato nei confronti del comune debitore. Proposta da quest'ultimo opposizione agli esecutivi avverso il precetto, il tribunale adito, preso atto che con riguardo al credito posto a base dell'atto di precetto opposto non era intervenuta la previa (o contestuale) notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. e ritenendo che tali incombenti fossero imprescindibili ai fini della validità ed efficacia dell'atto di precetto, accoglieva la domanda, sul presupposto che la notificazione del medesimo provvedimento giudiziario, già operata con riguardo all'altro distinto credito da esso portato di cui era titolare l'altro creditore, non potesse esentare il precettante dal rispetto delle formalità previste dall'art. 479 c.p.c. La questione
Proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, il soccombente censurava l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver tenuto in adeguato conto che, nell'ipotesi in cui siano omesse o violate le formalità espressamente previste dal codice di rito ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva, al debitore che proponga opposizione agli atti non basta, come era accaduto nel caso di specie, allegare e dimostrare tale violazione, essendo egli tenuto anche ad allegare e dimostrare un concreto pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello censurato con l'opposizione. Le soluzioni giuridiche
La Cassazione, con l'ordinanza in commento, rigetta il ricorso perché manifestamente infondato. Osserva infatti che: 1) l'obbligo di dover notificare l'atto di precetto previamente o contestualmente alla notifica del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore è imposto espressamente dal codice di rito; 2) in caso di mancata osservanza di queste formalità è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza che la legge condizioni la sua azionabilità per il debitore alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate.
Osservazioni
La decisione che qui si annota risulta di particolare interesse in quanto si confronta con un tema, quale quello dell'offensività delle nullità, che negli ultimi tempi sta sempre di più incontrando l'interesse della dottrina e della giurisprudenza, con soluzioni spesso contraddittorie e, come tali, capaci di disorientare gli operatori pratici del diritto. Per l'ordinanza in commento, nel caso in cui il creditore ometta di porre in essere le formalità espressamente previste dal codice di rito ai fini della corretta instaurazione dell'azione esecutiva, il debitore che abbia denunciato tale vizio con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., oltre ad allegare e dimostrare tale violazione, non è tenuto anche ad allegare e dimostrare un ulteriore e diverso concreto pregiudizio. Più precisamente, per la S.C., nel caso portato alla sua attenzione non sussisteva in capo all'opponente l'onere di dimostrare la sussistenza di un pregiudizio alla propria posizione per effetto della violazione denunciata; in tale ipotesi, infatti, non veniva in rilievo la mera irregolarità formale del titolo esecutivo correttamente notificato al debitore dal creditore intimante, ma una vera e propria nullità, consistente nella diretta, radicale ed assoluta omissione della notificazione del titolo che l'art. 479 c.p.c. prescrive (con limitate e specifiche eccezioni non ricorrenti nella specie) come necessario ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva. Ad ulteriore supporto della propria posizione, la Cassazione osserva come non sia possibile immaginare un pregiudizio per il debitore, «ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità (per difetto di interesse) dell'opposizione stessa»; a voler seguire la tesi contraria si dovrebbe peraltro ammettere che il precettante che non abbia effettuato la previa o contestuale notificazione del titolo possa «dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione». Invero, non pare dubbio che l'art. 479 c.p.c. imponga al creditore di far precedere l'esecuzione forzata dalla notifica non solo del precetto ma anche del titolo spedito in forma esecutiva e ciò al fine di rendere partecipe ufficialmente l'obbligato della precisa volontà del creditore di promuovere l'azione esecutiva in modo da spingerlo all'adempimento volontario. Sennonché, la decisione in commento, nonché il precedente da essa richiamato costituito da Cass. civ., 21 gennaio 2021, n. 1096 omettono di considerare che da sempre la stessa giurisprudenza di legittimità distingue tra nullità del procedimento notificatorio, suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. e sua totale omissione, rispetto alla quale non opera quest'ultima, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 160 c.p.c., che appunto consente di sanare soltanto le notificazioni nulle e non anche quelle inesistenti (cfr. Cass. civ., n. 9772/2005). Insomma, prima ancora che con il principio di offensività delle nullità, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi va coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, per cui, in linea con la più avvertita giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23894), sembra a scrive che con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione al precetto da parte del debitore, costituendo quest'ultima azione la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Tale regola, invece, non opera in caso di omissione della notificazione del titolo, essendo tale vizio insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche quando sia proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. e anche quando unitamente a quest'ultima vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. Dunque, non vi era alcuna necessità di scomodare la sfuggente nozione della c.d. irregolarità offensiva che da tempo affanna la dottrina e la giurisprudenza. Invero, la decisione era stata investita della questione dell'applicabilità del principio di offensività delle nullità dal ricorrente, ma non ha voluto cogliere l'occasione per fare chiarezza sul punto, forse fuorviata dal precedente costituito dalla sentenza 12 febbraio 2019, n. 3967, a mente della quale in caso di omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo notificata al debitore, pur determinandosi un'irregolarità formale del titolo medesimo, denunciabile ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c., spetta al debitore opponente, ai fini dell'ammissibilità dell'azione proposta, indicare il concreto pregiudizio che tale nullità ha arrecato alla sua posizione. Tale principio di diritto, come correttamente affermato dall'ordinanza in commento, si riferiva ad un caso diverso: quello del titolo esecutivo, sì correttamente notificato, ma privo della spedizione in forma esecutiva; anche in tal caso, tuttavia, non era necessario scomodare il principio dell'offensività delle nullità, potendosi far leva su quell'orientamento da tempo invalso presso i più autorevoli studiosi del processo civile, secondo cui la spedizione in forma esecutiva costituisce un «requisito più formalistico che formale», un mero «residuo storico» (Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935, 284; Mortara, Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte, in GI, 1924, IV, 3; Redenti, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, 140; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, III, Milano, 1998, 44; contra Grasso, Titolo esecutivo, in Enc. dir., Milano, 1992, 696), la cui mancanza può e deve essere considerata una mera irregolarità sanabile per effetto della mera proposizione dell'opposizione. Tale conclusione, peraltro, va a fortiori ribadita alla luce della l. 206/2021 di riforma del processo civile la quale, all'art. 1, comma 12, lett. a), delega il Governo ad abrogare «le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva». Riferimenti
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