Opposizione contro il decreto ingiuntivo per spese e compensi di avvocato per prestazioni giudiziali: citazione vs ricorso
22 Marzo 2022
Con che atto va proposta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo per spese e compensi di avvocato per prestazioni giudiziali?
Il libro quarto, Titolo I, Capo I del codice di procedura civile disciplina il procedimento di ingiunzione. L'art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c. prevede il rimedio anche in favore degli avvocati “se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese”. L'art. 645 c.p.c. a sua volta disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per quello che qui rileva, dispone:
Tale ultima norma, pertanto, prevede come regola generale che l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione.
La giurisprudenza di legittimità da decenni ha costantemente affermato in linea generale che:
L'equipollenza, in questi casi, tra atto di citazione e ricorso:
Sulla scorta di tale giurisprudenza deve ritenersi che ove il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia erroneamente introdotto con ricorso ai fini della sua ammissibilità e tempestività l'atto deve essere non solo depositato ma anche notificato alla controparte entro il termine perentorio di quaranta giorni per l'opposizione previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c. (o quello ridotto o esteso dal giudice ai sensi dell'art. 641, comma 2, primo alinea, c.p.c.).
Le controversie in materia di liquidazione esborsi e compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono state successivamente disciplinate dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
L'art. 14 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per quello che qui rileva, dispone:
Tale norma - che è speciale e derogatoria delle norme del codice di procedura civile sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si propone, come innanzi esposto, con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. - prevede espressamente, pertanto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali:
L'art. 3, comma 1, D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 a sua volta dispone: “Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702-ter c.p.c.”. Tale norma, pertanto, prevede che nelle controversie disciplinate dal Capo III dello stesso decreto legislativo (tra le quali rientrano quelle di cui all'art. 14 innanzi indicato) non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702-ter c.p.c. i quali rispettivamente stabiliscono che:
L'art. 4 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 a sua volta dispone:
Tali previsioni normative - che sono anch'esse speciali e derogatorie delle norme del codice di procedura civile - lette in combinato disposto con il già richiamato art. 14 D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, dispongono chiaramente che:
Il rito sommario di cognizione c.d. ordinario, però, non è applicabile ai giudizi innanzi al Giudice di Pace. L'art. 702-bis, comma 1, primo alinea, c.p.c., infatti, dispone: “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente”. Tale norma, pertanto, prevede espressamente che il procedimento sommario di cognizione è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che non si applica mai davanti al Giudice di Pace (Cass. 6 luglio 2021, n. 19078; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27591; Cass. 11 novembre 2011, n. 23691). Deve ritenersi, pertanto, specularmente ed a maggior ragione, che il rito sommario di cognizione speciale a trattazione collegiale di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 non sia applicabile ai giudizi innanzi al Giudice di Pace.
L'art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che rileva ai fini del quesito, dispone: “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”. La giurisprudenza, in ordine all'interpretazione di tale norma, ha fornito due orientamenti contrastanti.
La S.C., in particolare, con un primo orientamento, minoritario, ha sostenuto che “l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, il giudice adito con l'opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito” (Cass. 26 settembre 2019 n. 24069; conf., in relazione all'interpretazione dell'art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, Cass. 26 maggio 2020 n. 9847; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Bergamo 3 ottobre 2019, n. 2082). La S.C., con tale orientamento, ha ritenuto che la soluzione raggiunta è coerente con l'opzione legislativa “che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sebbene alla stregua dell'utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto” (Cass. 26 settembre 2019, n. 24069).
La S.C., con un secondo orientamento, maggioritario, ha sostenuto che“l'impugnazione e l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso e, invece, promosse con citazione non sono ineluttabilmente destinate a restare prive di effetti, ancorché poste in essere in violazione di specifica normativa processuale, giacché sono suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, l'atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice…In altri termini, secondo copiosa giurisprudenza, in questi casi occorre fare riferimento al momento in cui è avvenuto il deposito della citazione in cancelleria. Ove tale deposito è stato eseguito nel rispetto del termine dei 40 giorni l'opposizione deve ritenersi ammissibile e il giudizio potrà proseguire previa conversione del rito ordinario in quello sommario di cognizione. Al contrario, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell'opposizione, ma il deposito successivamente alla scadenza si configura una ipotesi di inammissibilità del relativo giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. 4 novembre 2016 n. 22447; conf. Cass. 17 settembre 2021 n. 25192; Cass. 8 settembre 2021 n. 24185; Cass. 18 marzo 2021 n. 7696; Cass. 14 maggio 2019 n. 12796; Cass. 12 marzo 2019 n. 7071; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Bari 8 luglio 2016 n. 9122; Trib. Bari 8 luglio 2016 n. 9119; Trib. Napoli 21 novembre 2014 n. 924).
La S.C., in particolare, con tale orientamento ha anche ritenuto che l'art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, letto in combinato disposto con i commi precedenti (che disciplinano il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto):
Il contrasto, di recente - seppur in altra fattispecie (riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada) ove è comunque applicabile l'art. 4, comma 5, D.lgs. 1/9/2011 n. 150 - è stato sanato dalle Sezioni Unite che hanno aderito al primo orientamento.
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno operato un'interpretazione logica della norma (art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), in linea con l'intentio legis - che è quello di dettare una disposizione innovativa rispetto all'orientamento giurisprudenziale tradizionale sulla cosiddetta "sanatoria dimidiata" dell'atto introduttivo del giudizio - e, pertanto, hanno ritenuto che:
Alla luce delle predette norme e dei predetti orientamenti giurisprudenziali, pertanto, per dare compiuta risposta ai quesiti va fatto un distinguo.
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