Opposizione contro il decreto ingiuntivo per spese e compensi di avvocato per prestazioni giudiziali: citazione vs ricorso

Michele Liguori
22 Marzo 2022

Con che atto va proposta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo per spese e compensi di avvocato per prestazioni giudiziali?In caso di proposizione dell'opposizione con atto errato quali sono le preclusioni e le decadenze che maturano?

Con che atto va proposta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo per spese e compensi di avvocato per prestazioni giudiziali?
In caso di proposizione dell'opposizione con atto errato quali sono le preclusioni e le decadenze che maturano?

Il libro quarto, Titolo I, Capo I del codice di procedura civile disciplina il procedimento di ingiunzione.

L'art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c. prevede il rimedio anche in favore degli avvocatise il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese”.

L'art. 645 c.p.c. a sua volta disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per quello che qui rileva, dispone:

  • (comma 1, primo alinea): “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638”;
  • (comma 2, primo alinea): “In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”.

Tale ultima norma, pertanto, prevede come regola generale che l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione.

La giurisprudenza di legittimità da decenni ha costantemente affermato in linea generale che:

  • quando il giudizio deve essere introdotto con atto di citazione la pendenza del giudizio e la tempestività dell'atto sono determinate dalla notifica dell'atto e, pertanto, ove erroneamente introdotto con ricorso non è sufficiente che questo sia depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto ma occorre che sia anche notificato nello stesso termine (Cass. sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758; Cass. sez. un., 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. sez. un., 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. sez. un., 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. sez. un., 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. sez. un., 16 luglio 1985, n. 4166);
  • quando, invece, il giudizio deve essere introdotto con ricorso la pendenza del giudizio e la tempestività dell'atto sono determinate dal deposito dell'atto in cancelleria e, pertanto, ove erroneamente introdotto con atto di citazione non è sufficiente che questo sia notificato nel termine perentorio previsto ma occorre che sia anche depositato in cancelleria nello stesso termine (Cass. sez, un., 12 gennaio 2022, n. 758; Cass. sez, un., 3 maggio 1991, n. 4876; Cass. sez, un., 14 marzo 1991 n. 2714).

L'equipollenza, in questi casi, tra atto di citazione e ricorso:

  • è giustificata vuoi dall'applicazione del principio di convalidazione per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., vuoi dall'applicazione del principio immanente dell'ordinamento di conservazione di ogni atto giuridico ex art. 1367 c.c., di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali;
  • è però subordinata all'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale astrattamente previsto, il ché può avvenire solo se l'atto erroneo abbia operato esattamente come quello legalmente corretto.

Sulla scorta di tale giurisprudenza deve ritenersi che ove il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia erroneamente introdotto con ricorso ai fini della sua ammissibilità e tempestività l'atto deve essere non solo depositato ma anche notificato alla controparte entro il termine perentorio di quaranta giorni per l'opposizione previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c. (o quello ridotto o esteso dal giudice ai sensi dell'art. 641, comma 2, primo alinea, c.p.c.).

Le controversie in materia di liquidazione esborsi e compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono state successivamente disciplinate dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

L'art. 14 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per quello che qui rileva, dispone:

  • (comma 1): “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
  • (comma 2): “È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
  • (comma 4): “L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.

Tale norma - che è speciale e derogatoria delle norme del codice di procedura civile sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si propone, come innanzi esposto, con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. - prevede espressamente, pertanto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali:

  • va proposta con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c. (Cass. sez. un., 23 settembre 2013 n. 21675; conf. Cass. civ., 17 maggio 2017 n. 12411; Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11479; Cass. civ., 8 marzo 2017, n. 5843; Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 3993; Cass. civ., 6 febbraio 2017, n. 3071; Cass. civ., 4 novembre 2016, n. 22447; Cass. civ., 29 febbraio 2016 n. 4002; conf., in dottrina, Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013, 326 e segg.), che dà luogo ad un procedimento sommario speciale a trattazione collegiale (Cass. sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485);
  • non può essere proposta con il rito di cognizione ordinaria e, cioè, con atto di citazione (Cass. sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485).

L'art. 3, comma 1, D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 a sua volta dispone: “Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702-ter c.p.c.”.

Tale norma, pertanto, prevede che nelle controversie disciplinate dal Capo III dello stesso decreto legislativo (tra le quali rientrano quelle di cui all'art. 14 innanzi indicato) non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702-ter c.p.c. i quali rispettivamente stabiliscono che:

  • (comma 2): “se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale”;
  • (comma 3): “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”.

L'art. 4 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 a sua volta dispone:

  • (comma 1): “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”.
  • (comma 2): “L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”.

Tali previsioni normative - che sono anch'esse speciali e derogatorie delle norme del codice di procedura civile - lette in combinato disposto con il già richiamato art. 14 D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, dispongono chiaramente che:

  • l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali non solo va proposta con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ma segue necessariamente il suo rito;
  • il giudice non può derogare a tale normativa speciale e quindi:
    • in caso di opposizione proposta correttamente con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non può convertire il rito da sommario di cognizione speciale ad ordinario;
    • in caso di opposizione proposta malamente con atto di citazione deve, specularmente, convertire il rito da ordinario a sommario di cognizione speciale (Cass. civ., 22 maggio 2017, n. 12847; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12411; Cass. civ., 23 settembre 2016, n. 18711; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 4002) entro la prima udienza (Cass. civ., 9 gennaio 2020, n. 186);
  • il giudice, pertanto, sull'opposizione a decreto ingiuntivo deve decidere in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, secondo alinea, D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, pena la nullità della decisione, ex artt. 50-quater, secondo alinea e 161, comma 1, c.p.c. (Cass. 27 settembre 2019, n. 24179).

Il rito sommario di cognizione c.d. ordinario, però, non è applicabile ai giudizi innanzi al Giudice di Pace.

L'art. 702-bis, comma 1, primo alinea, c.p.c., infatti, dispone: “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente”.

Tale norma, pertanto, prevede espressamente che il procedimento sommario di cognizione è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che non si applica mai davanti al Giudice di Pace (Cass. 6 luglio 2021, n. 19078; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27591; Cass. 11 novembre 2011, n. 23691).

Deve ritenersi, pertanto, specularmente ed a maggior ragione, che il rito sommario di cognizione speciale a trattazione collegiale di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 non sia applicabile ai giudizi innanzi al Giudice di Pace.

L'art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che rileva ai fini del quesito, dispone: “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

La giurisprudenza, in ordine all'interpretazione di tale norma, ha fornito due orientamenti contrastanti.

La S.C., in particolare, con un primo orientamento, minoritario, ha sostenuto che “l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, il giudice adito con l'opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito” (Cass. 26 settembre 2019 n. 24069; conf., in relazione all'interpretazione dell'art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, Cass. 26 maggio 2020 n. 9847; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Bergamo 3 ottobre 2019, n. 2082).

La S.C., con tale orientamento, ha ritenuto che la soluzione raggiunta è coerente con l'opzione legislativa “che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sebbene alla stregua dell'utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto” (Cass. 26 settembre 2019, n. 24069).

La S.C., con un secondo orientamento, maggioritario, ha sostenuto che“l'impugnazione e l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso e, invece, promosse con citazione non sono ineluttabilmente destinate a restare prive di effetti, ancorché poste in essere in violazione di specifica normativa processuale, giacché sono suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, l'atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice…In altri termini, secondo copiosa giurisprudenza, in questi casi occorre fare riferimento al momento in cui è avvenuto il deposito della citazione in cancelleria. Ove tale deposito è stato eseguito nel rispetto del termine dei 40 giorni l'opposizione deve ritenersi ammissibile e il giudizio potrà proseguire previa conversione del rito ordinario in quello sommario di cognizione. Al contrario, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell'opposizione, ma il deposito successivamente alla scadenza si configura una ipotesi di inammissibilità del relativo giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo(Cass. 4 novembre 2016 n. 22447; conf. Cass. 17 settembre 2021 n. 25192; Cass. 8 settembre 2021 n. 24185; Cass. 18 marzo 2021 n. 7696; Cass. 14 maggio 2019 n. 12796; Cass. 12 marzo 2019 n. 7071; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Bari 8 luglio 2016 n. 9122; Trib. Bari 8 luglio 2016 n. 9119; Trib. Napoli 21 novembre 2014 n. 924).

La S.C., in particolare, con tale orientamento ha anche ritenuto che l'art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, letto in combinato disposto con i commi precedenti (che disciplinano il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto):

  • si riferisce chiaramente all'ipotesi in cui la parte abbia erroneamente introdotto il giudizio di primo grado in forme diverse da quelle previste nel decreto in oggetto;
  • non si riferisce, pertanto, ai giudizi impugnatori (come l'opposizione a decreto ingiuntivo) (Cass. 12 marzo 2019, n. 7071).

Il contrasto, di recente - seppur in altra fattispecie (riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada) ove è comunque applicabile l'art. 4, comma 5, D.lgs. 1/9/2011 n. 150 - è stato sanato dalle Sezioni Unite che hanno aderito al primo orientamento.

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno operato un'interpretazione logica della norma (art. 4, comma 5, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), in linea con l'intentio legis - che è quello di dettare una disposizione innovativa rispetto all'orientamento giurisprudenziale tradizionale sulla cosiddetta "sanatoria dimidiata" dell'atto introduttivo del giudizio - e, pertanto, hanno ritenuto che:

  • La "sanatoria dimidiata" dell'atto introduttivo non ritualmente introdotto nella forma (ordinaria o speciale) prevista dalla legge per la controversia non è più coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, secondo il quale gli effetti della domanda si producono con riferimento alla forma (e alla data) dell'atto in concreto sia pur erroneamente prescelto e non a quella che esso avrebbe dovuto avere”;
  • nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass. sez. un., 12 gennaio 2022 n. 758).

Alla luce delle predette norme e dei predetti orientamenti giurisprudenziali, pertanto, per dare compiuta risposta ai quesiti va fatto un distinguo.

  • Se il decreto ingiuntivo per crediti professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali è stato emesso dal Giudice di Pace:
    • l'opposizione va proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c.;
    • la pendenza del giudizio e la tempestività dell'atto sono determinate dalla notifica dell'atto;
    • in caso di erronea proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso anziché con citazione l'atto, ai fini della sua ammissibilità, deve essere non solo depositato ma anche notificato alla controparte entro il termine perentorio di quaranta giorni per l'opposizione previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c. (o quello ridotto o esteso dal giudice ai sensi dell'art. 641, comma 2, primo alinea, c.p.c.).

  • Se il decreto ingiuntivo per crediti professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali, invece, è stato emesso dal Tribunale:
    • l'opposizione va proposta con ricorso ex artt. 702-bis e art. 14 D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150;
    • in caso di erronea proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione anziché con ricorso, la pendenza del giudizio e la tempestività dell'atto sono determinate dalla sua notifica alla controparte a prescindere l'eventuale mutamento del rito, da parte del giudice, da ordinario di cognizione a sommario speciale.