Operazioni baciate ed esclusione della responsabilità del revisore
24 Marzo 2022
La responsabilità aquiliana della società di revisione, per i danni cagionati a terzi investitori dall'inosservanza dei doveri di controllo che regolano l'attività di revisione, ex art. 15 d.lgs. n. 39/2020, presuppone l'accertamento di un nesso causale tra la condotta illecita e il pregiudizio economico; tale nesso eziologico viene senz'altro interrotto nell'ipotesi in cui l'investitore, lungi dall'aver investito il proprio denaro ingannato dalle false comunicazioni sociali della banca, avallate dalla società di revisione, si è in realtà accordato con la banca, per destinare una parte dei finanziamenti ottenuti all'investimento nel capitale della stessa banca, tramite acquisto di azioni finanziate, partecipando così al sistema illegittimo delle operazioni c.d. baciate (nel caso di specie, risulta provato che nell'orizzonte decisionale dell'investitore, allorchè ha acquistato azioni della banca che lo finanziava, sono entrati elementi, determinanti le sue scelte, connessi alla necessità di conservare o ampliare il sostegno finanziario dell'istituto di credito alle sue attività – elementi tali da interrompere il nesso causale tra eventuali negligenze della società di revisione e il pregiudizio subito).
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