Composizione negoziata della crisi: misure protettive

Margherita Rizzuto
24 Marzo 2022

Una prima ricognizione delle pronunce emesse dai Tribunali in materia di misure protettive nella composizione negoziata della crisi d'impresa, nonché delle questioni di maggiore interesse ad oggi emerse nell'ambito del procedimento giudiziale di conferma delle misure protettive e di adozione di provvedimenti cautelari.

Di seguito, una prima ricognizione delle pronunce emesse dai Tribunali in materia di misure protettive nella composizione negoziata della crisi d'impresa, nonché delle questioni di maggiore interesse ad oggi emerse nell'ambito del procedimento giudiziale di conferma delle misure protettive e di adozione di provvedimenti cautelari.

Sulla competenza del Tribunale nel procedimento di conferma delle misure protettive

Tribunale Salerno 4 febbraio 2022

Il Tribunale competente in relazione al procedimento di conferma delle misure protettive è, ai sensi dell'art. 9 l. fall. , quello del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa e non il Tribunale presso cui è pendente il procedimento esecutivo instaurato nei confronti dell'imprenditore ed oggetto delle misure protettive di cui si chiede la conferma.

Tribunale Milano 8 marzo 2022

Sulla competenza territoriale del Tribunale nel caso di gruppo di imprese, il criterio è quello previsto “dall'art. 9 R.D. 267/1942 rispetto alla società che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497 bis c.c., esercita attività di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, con riguardo alla impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria. Il riferimento è dunque alla sede principale (diversamente dalla competenza per l'avvio della composizione negoziata, che è agganciata alla sede legale)”.

I diversi criteri di individuazione della sede (sede legale o COMI), comportano dunque il rischio di diversità e disallineamento tra la individuazione della camera di commercio competente alla nomina dell'esperto chiamato a gestire la trattativa unitaria e il tribunale competente a confermare le misure protettive e cautelari, rischio, per altro, presente anche al di fuori del gruppo di imprese, come evincibile dal contenuto degli art. 2, comma 1 (la nomina dell'esperto va richiesta al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa) e art. 7, comma 1 (l'istanza di conferma delle misure protettive va proposta innanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 l.fall.)”.

Sul requisito oggettivo di accesso alla procedura (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza ex art. 2, comma 1, D.L. 118/2021)

Tribunale Milano 8 marzo 2022

“Quanto alle condizioni per l'accesso (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, art.2, co.1), esse non devono esprimersi in uno stato di insolvenza bensì in una situazione che renda probabile la crisi o l'insolvenza, con evidente intento anticipatorio del momento rilevante, da valutarsi in termini finanziari quale inadeguatezza di flussi di cassa prospettici”.

A tal riguardo, la delibazione del giudicante non deve esclusivamente tendere all'esame delle “disponibilità finanziarie e debiti attuali, quanto invece al prevedibile rapporto tra liquidità e debiti futuri”. La condizione di cui all' art. 2, comma 1, D.L. 118/2021 va intesa perciò “quale inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (incapacità di generare prospettivamente, attraverso la gestione caratteristica, sufficiente liquidità per il pagamento dei debiti)” .

Sui rapporti tra composizione negoziata, misure protettive e procedimenti esecutivi pendenti

Tribunale Milano, sez. esec., 26 gennaio 2022

“Il provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 7 D.L. 118/2021 giammai potrebbe avere quale effetto quello di privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto dal creditore e, conseguentemente, la richiesta di parte debitrice di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare alcun seguito, posto che in ogni caso, contrariamente agli asserti della debitrice, in alcun luogo il D.L. 118/2021 prevede che l'esperto nominato possa avere la disponibilità di fondi “per soddisfare equamente tutti i creditori” non essendo assimilabile tale figura né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore giudiziale nell'ambito di un concordato, né tantomeno a un curatore fallimentare”.

Sui rapporti tra composizione negoziata e concordato preventivo

Tribunale Brescia 2 dicembre 2021

Ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 23, comma 2, D.L. 118/2021, in forza del quale non può essere presentata dall'imprenditore l'istanza di nomina dell'esperto in pendenza, inter alia, di una procedura di concordato preventivo (anche ai sensi del comma sesto dell'art. 161 L.F.), non è sufficiente dare evidenza del mero deposito della rinuncia alla domanda di concordato da parte dell'imprenditore, risultando invero necessario l'intervento di un provvedimento di improcedibilità della domanda di concordato oggetto di rinuncia.

Sulla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nell'ambito del procedimento di conferma delle misure protettive

Nei primi provvedimenti esaminati, si sono registrate posizioni differenti in relazione all'individuazione dei soggetti a cui deve essere notificato il ricorso per la conferma delle misure protettive e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Tribunale Milano 28 gennaio 2022

Il Tribunale ha richiesto la notifica all'esperto,ai creditori che avevano instaurato procedimenti ex art. 700 c.p.c., ai maggiori creditori, nonché ad altri creditori da individuarsi dalle ricorrenti che “abbiano promosso procedure esecutive o cautelari e i creditori o i terzi i cui diritti sono incisi dai provvedimenti richiesti”.

Tribunale Milano 1 febbraio 2022

Il Tribunale ha disposto che il ricorso ed il decreto “siano notificati entro il 7 febbraio 2022 a mezzo pec ovvero, in caso di impossibilità di notifica a mezzo pec, nelle forme di cui all'art. 137 ss. c.p.c.:

- all'esperto;

- ai creditori interessati dalle misure protettive indicate in ricorso;

- ai creditori nei cui confronti è stata chiesta l'emissione delle misure cautelari indicate in ricorso;

- agli eventuali ulteriori soggetti che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei confronti della società o le cui sfere giuridiche patrimoniali o processuali possano essere attinte dai provvedimenti che si chiede di adottare”.

Tribunale Bergamo 19 gennaio 2022

Il Giudice ha precisato che “il contraddittorio nel presente procedimento deve comprendere tutti i soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare, e quindi nella specie le parti della procedura esecutiva immobiliare N.RG. [..] pendente avanti al Tribunale di Bergamo”.

Tribunale Roma 24 dicembre 2021

Il Tribunale di Roma ha ordinato “alla parte ricorrente di notificare, nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento”.

Tribunale Milano 28 dicembre 2021

Il Tribunale ha disposto che “parte ricorrente provveda a notificare con sollecitudine e comunque entro due giorni dalla ricezione del presente decreto il ricorso e il presente decreto di fissazione udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'esperto nominato dott.ssa [..] ai sensi dell'art. 3, comma 6, 7 e 8 L. 147/2021, all'indirizzo PEC quantomeno dei primi dieci creditori per ammontare (di cui all'elenco che dovrà essere prodotto entro il 5 gennaio 2022), nonché all'indirizzo PEC di tutti i creditori che stanno agendo in via esecutiva e cautelare avverso la società, ed infine sempre a mezzo PEC a tutti gli istituti di credito di cui all'estratto della centrale dei rischi prodotto”.

Tribunale Avellino 27 gennaio 2022

Il Tribunale di Avellino ha disposto che “parte ricorrente provveda a notificare con sollecitudine e comunque entro due giorni il ricorso ed il presente decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'esperto nominato e dei seguenti creditori:

- i primi dieci creditori per ammontare così come indicati in elenco (documenta da integrare così come sopra precisato);

- la società [..] che ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare portante il N. … RGEI del Tribunale di Avellino;

- eventuali altri creditori che abbiano intrapreso azioni esecutive e cautelari, nonché depositato ricorsi per dichiarazione di fallimento”.

Tribunale Padova 25 febbraio 2022

Il Tribunale ha rilevato che “con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione mediante pec agli indirizzi indicati nell'elenco dei creditori, e, in caso di difetto, nelle forme ordinarie”.

Sulle modalità (alternative) di notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza

Tribunale Milano 28 gennaio 2022

Il Tribunale ha disposto che “le notifiche in onere alle parti ricorrenti siano effettuate mediante PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata e domicili digitali di imprese, professionisti e PA come risultanti da indici pubblici o registri pubblici delle imprese, di PA, di Ordini e Collegi di imprese; in mancanza di domicilio digitale certificato, all'indirizzo di posta elettronica non certificata in titolarità verificata o verificabile, mediante mail con avviso di consegna; in mancanza, mediante le forme ordinarie di cui agli artt. 137 ss. c.p.c.; in ogni caso, con pubblicazione di ricorso e presente decreto sul sito delle società ricorrenti e sul sito della presente procedura ossia [..] come indicato in ricorso”.

Sul potere-dovere di integrazione documentale del Tribunale in sede di misure protettive

Tribunale Milano 28 dicembre 2021

“Sotto il profilo documentale il debitore avrebbe un onere di allegazione ben preciso, insoddisfatto il quale si dovrebbe ritenere che la incompletezza della pratica impedisca la pubblicazione e quindi, in definitiva, il prodursi degli effetti ma, una volta che la pubblicazione è stata consentita - trattandosi di elementi documentali che devono servire per la decisione preliminare di ammissibilità della pronuncia delle misure protettive e per la determinazione del contraddittorio da instaurare, che devono essere conosciuti dal giudice ed ovviamente anche dall'esperto (oltre che dall'ausiliario ex art. 68 cpc eventualmente nominato) - appare esercitabile il potere-dovere di integrazione da parte del Tribunale in composizione monocratica, atteso l'evidente favor legislativo per la composizione negoziata, argomentando per analogia con l'art. 162, comma 1, l.f. e con il disposto dell'art. 9, comma 3 ter , L. 3/2012 ”.

In senso adesivo: Tribunale Milano 28 gennaio 2022

Contra:

Tribunale Brescia 2 dicembre 2021

“E' stato infatti condivisibilmente osservato in dottrina che l'automatico prodursi degli effetti protettivi di cui all'art. 6 D.L. n. 118/2021 non può non accentuare l'onere di allegazione e collaborazione dell'imprenditore il quale, depositando sollecitamente tutta la documentazione di cui all'art. 7, deve porre il giudice nella condizione di poter delibare sin da subito la serietà del percorso di trattative iniziato oltreché l'idoneità delle misure e dei provvedimenti richiesti a garantirne il regolare corso senza eccessivi sacrifici per i creditori: dacché, l'incompleta produzione dei documenti richiesti dovrebbe produrre l'immediato arresto in rito del procedimento di conferma o modifica”.

Sull'ammissibilità della richiesta di conferma di misure protettive con efficacia erga omnes

In senso favorevole:

Tribunale Milano 27 febbraio 2022

“In via generale appare priva di fondamento la dedotta inammissibilità di una conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori. E' sufficiente osservare che le misure protettive del patrimonio hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese, come disposto dall'art. 6, comma 1, D.L. 118/21, e che esse possono essere limitate dal giudice, su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4: si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes. Nessuna questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio sussiste nella presente fattispecie, atteso che l'imprenditore ha notificato il ricorso a tutti i creditori”.

Tribunale Milano 8 marzo 2022

“La richiesta di conferma delle misure protettive, e dunque la conservazione dell'efficacia di esse, è rimessa alla libera scelta del debitore il quale può, nel formulare il ricorso ex art. 7, offrire una specifica indicazione dei creditori con i quali occorre trattare e che hanno aperto procedure esecutive e cautelari, per le quali è la richiesta di inibitoria”.

“Ciò osservato, reputa questo giudice di poter accedere alla domanda di conferma delle misure protettive chieste dalle ricorrenti nella forma generalizzata (e non selettiva, cfr. verbale), nei confronti di tutti i creditori anteriori al deposito della domanda, con tutte le conseguenze automaticamente previste dall'art. 6 u.c. con riguardo ai soggetti interessati e con la precisazione della esclusione della escussione delle garanzie dalle misure di protezione, come per legge e per accordo (cfr. verbale)”.

Tribunale Firenze 29 dicembre 2021

A seguito del ricorso della società di conferma delle misure protettive richieste erga omnes, il Tribunale di Firenze, ha confermato le misure protettive richieste, “con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività”.

Tribunale Milano 26 febbraio 2022

“Stante l'insussistenza di iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori, le misure protettive hanno l'esclusiva funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata”.

In senso più restrittivo:

Tribunale Milano 17 gennaio 2022

“Appare dunque opportuno che – in base alla stessa richiesta a verbale della società proponente - questo Tribunale adotti una conferma “selettiva” delle misure protettive, inibendo le azioni esecutive di taluni creditori soltanto, ovvero dei tre creditori che stanno attualmente agendo in executivis, in assenza di iniziative cautelari attuali, che comunque vanno precluse. Ciò appare corrispondere alla voluntas legis, nella misura in cui l'automatic stay tendenzialmente stabile nel tempo e senza coinvolgimento partecipativo dei creditori, nella prospettiva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., in forza di quanto previsto dalla Direttiva 1023/2019, appare ormai un modello destinato ad essere superato”.

Tribunale Milano 24 febbraio 2022

“Come osservato dai primi commentatori il concetto di “parte” utilizzato dal legislatore non può che essere del resto desunto dall'art. 101 c.p.c. e l'individuazione del bene della vita in ragione del quale il procedimento ex art. 7 è stato introdotto, ossia garantire la prosecuzione e buona riuscita delle trattative paralizzando le iniziative dei creditori “antagonisti”, non può andare esente dall'onere di instaurare il contraddittorio nei confronti di questi ultimi. Considerati, dunque, gli effetti pregiudizievoli per i creditori attinti, il creditore ingiustamente pretermesso potrà ben far valere la violazione del proprio diritto di difesa”. Pertanto, “l'omessa notifica non rende nel caso che qui ci occupa ammissibile la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 6-7 [D.L. 118/2021] nei confronti di tali residui creditori sociali non destinatari della notifica prescritta, fermo l'effetto protettivo già verificatosi anche nei loro confronti quanto al tempo oramai intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito del presente provvedimento”.

Tribunale Roma 3 febbraio 2022

“La legittimazione passiva non può, inoltre, riconoscersi in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un precetto, sia perché le parti e il contenuto della fase giurisdizionale del procedimento di composizione negoziata della crisi devono essere specificamente individuati dal ricorrente, in quanto elementi essenziali di una vera e propria domanda giudiziale, sia perché, al fine di pronunciare sulla domanda, il giudice deve verificare la funzionalità delle singole misure al buon esito delle trattative, la loro incidenza su beni strumentali dell'impresa necessari per la prosecuzione dell'attività nella prospettiva del suo risanamento, nonché la loro proporzionalità al sacrificio che ne deriva per il creditore (art. 7, comma 6, d.l. n. 118/2021). In questo senso, deve ritenersi inammissibile la richiesta della [ricorrente] di imporre genericamente, a tutti i creditori, il divieto di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi”.

Tribunale Bergamo 24 febbraio 2022

“Il divieto di acquisire diritti di prelazione, come pure l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, in accordo con un già ben rappresentato indirizzo giurisprudenziale di merito (da ultimo Trib. Roma, ord. 3.2.2022), nella presente sede – come noto non qualificabile quale procedura concorsuale – non può essere concesso erga omnes, bensì – selettivamente – solo nei confronti dei sette creditori specificamente individuati dal ricorrente, in quanto, da un lato, titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum (ed invero, nel caso di specie, trattasi di creditori già muniti di decreto ingiuntivo, perlopiù anche provvisoriamente esecutivo) e, in secondo luogo, perché posti in grado di contraddire la domanda, come pure successivamente non solo facoltizzati ex lege, ma anche nell'effettiva possibilità di richiedere la revoca delle misure medesime, fermo restando che alla selezione da parte del ricorrente dei creditori controinteressati consegue ex lege la coerente perimetrazione delle misure, posto che ai sensi dell'art. 7, comma 4, “se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi costoro devono essere sentiti””.

Sul vaglio del Tribunale in merito all'esistenza delle condizioni per la concessione delle misure protettive

Tribunale Milano 17 gennaio 2022

“Le misure possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando (ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora)”.

Tribunale Bergamo 24 febbraio 2022

Sotto il profilo soggettivo, la misura è concedibile in favore di soggetto in stato di c.d. precrisi, crisi (come definita dall'art. 2 CCII) o d'insolvenza “reversibile”, dunque non anche dell'insolvente tout court”.

Sui presupposti per la concessione di un'eventuale proroga del termine delle misure protettive

Tribunale Bergamo 24 febbraio 2022

“L'eventuale proroga non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell'istante (ovvero in assenza di riscontro da parte dei creditori in concreto interpellati circa l'effettiva pendenza delle trattative), non potrà prescindere da un'aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché di un'argomentata e specificamente motivata informativa dell'esperto, potendo di contro richiedere la specifica analisi e revisione di ausiliario in quella sede eventualmente designando”.

Sui rapporti tra procedura di liquidazione della società ricorrente e procedimento per la conferma delle misure protettive

Tribunale Bergamo 15 febbraio 2022

“L'art. 2 D.L. n. 118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione, peraltro da ormai dieci anni, senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane oscuro come, dopo un lasso decennale, un'impresa in fase di chiusura liquidatoria dei rapporti possa veder ripristinato un equilibrio economico-finanziario atto a resuscitarne la continuità, mettendola in condizione di produrre valore”.

Sulle conseguenze della concessione di misure protettive sui contratti pendenti (art. 6, comma 5, D.L. 118/2021)

Tribunale Milano 19 febbraio 2022

“Dalla conferma delle misure protettive, discende l'effetto di legge chiesto dalla ricorrente in via principale, indicato dall'art. 6, comma 5, d.l. n. 118/2021 secondo cui i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1”.

Sulla decorrenza automatica del divieto di pronuncia della sentenza di fallimento nel corso della composizione negoziata

Tribunale Brescia 2 dicembre 2021

“Se per il prodursi dei menzionati effetti protettivi è sufficiente che l'istanza dell'imprenditore che ne invoca l'applicazione venga pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto, affinché questi si consolidino è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria alla quale l'imprenditore già “schermato” ha l'onere di rivolgersi (cfr. art. 7 del D.L. n. 118/2021) con ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive (questo, peraltro, ad esclusione della misura relativa all'impedimento alla pronuncia della sentenza di fallimento i cui effetti paiono comunque destinati a protrarsi ex lege sino alla definizione del percorso di composizione negoziata) ovvero l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”.

Tribunale Roma 3 febbraio 2022

“Il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice”.

Sul possibile contenuto dei provvedimenti cautelari ex art. 7, comma 1, D.L. 118/2021

Tribunale Milano 19 febbraio 2022

In relazione alla domanda proposta dalla ricorrente in via cautelare, la quale mirava, di fatto, ad ottenere - attraverso una pronuncia di inefficacia del recesso della banca - la riattivazione delle linee di credito già cessate al momento della proposizione della istanza, il Tribunale ha statuito che “l'apparato normativo sembra pertanto escludere la possibilità di un sindacato sul merito di un recesso già intervenuto al momento della introduzione della procedura negoziata. Sotto connesso profilo, si osserva che l'imposizione in via cautelare della riapertura delle linee di credito mirerebbe a costringere il creditore ad un facere pressoché infungibile che, in caso di mancato spontaneo adempimento, potrebbe essere presidiato solo attraverso la previsione di penali, non garantendo l'effetto immediato auspicato dal debitore. Al di fuori dello specifico contesto normativo qui in rilievo, si consideri che la normativa concorsuale esclude l'imposizione di obblighi di finanziamento, come indicativamente ricavabile dalla disposizione di cui all'art. 182 septies l.fall., modificato dallo stesso d.l. n. 118/2021, che nel disciplinare gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – là ove il consenso dei creditori subisce una intensa coartazione- afferma che in nessun caso ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti”.

Tribunale Ivrea 10 febbraio 2022

“La istanza di sospensione del rapporto contrattuale in essere con la banca non può in questa sede essere accolta, non potendosi, ad avviso di questo Giudice, annoverare genericamente nelle misure cautelari previste dall'art. 7, ostandovi la speciale disciplina voluta proprio dal legislatore della riforma (di cui all'art. 10) nel quadro di un rapporto dialettico tra le parti, da condursi secondo buona fede, nell'alveo delle trattative volte al risanamento”.

Tribunale Bergamo 24 febbraio 2022

“Con riguardo alla “nuova” domanda di accertamento dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale, avanzata “in analogia a quanto disposto dall'art. 168 l.fall.” che, di là dell'indagine sulla sussistenza dei presupposti per la richiesta analogia, la domanda esula dal perimetro espresso delle misure concedibili sulla base dell'istituto invocato dalla ricorrente, tant'è che la stessa istante postula l'applicazione analogica di previsione contenuta in altro plesso normativo; ha valenza di accertamento non compatibile con la delibazione meramente interinale propria della presente sede; è pienamente ed autonomamente disponibile dalla società proponente sol che essa, tempestivamente, in luogo dell'accesso alla composizione negoziata, avanzi ritualmente domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., così scongiurando, a tutela del ceto creditorio, la definitiva consolidazione dell'ipoteca e, con essa, l'aggravamento qualitativo dell'eventuale dissesto”.

Tribunale Milano 24 febbraio 2022

“Le misure cautelari richieste dalla legge qui in commento presuppongono infatti l'individuazione della richiesta e la specifica dei soggetti passivi, ai quali evidentemente notificare ricorso e decreto; requisiti nella specie totalmente carenti”.

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