Il diritto di surroga dell'INPS nei confronti dell'assicurato

Redazione Scientifica
24 Marzo 2022

La Cassazione spiega come funziona il meccanismo di surrogazione dell'Istituto previdenziale nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di surroga dell'INPS nei confronti della vittima di un sinistro stradale.
Nello specifico, l'Istituto lamenta l'erronea decurtazione dell'importo spettante, operata in base al grado della colpa della vittima nella determinazione dell'occorso.

A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, «atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito» (Cass. civ., n. 4688/2003).

Pertanto, il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro.
Ne ne consegue che, «nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione, la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato» (Cass. civ., n. 1834/2018).

Il risarcimento, infatti, «non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito».

Ciò premesso, la Cassazione osserva che, nel caso di specie, la Corte di merito è incorsa nell'errore di riconoscere il diritto di surroga vantato dall'ente previdenziale per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa.

Ne consegue pertanto l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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