Le interferenze tra il sequestro penale e le procedure esecutive pendenti

Redazione scientifica
24 Marzo 2022

L'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie si atteggia a regola generale per disciplinare le interferenze tra le procedure esecutive civili e le misure cautelari reali, con l'unica rilevante eccezione delle misure previste dal codice antimafia (sequestro antimafia ex art. 55 d.lgs. 159/2011 o una delle ipotesi a detta disciplina riconducibili).

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva promossa nei confronti della S. S.r.l. nell'ambito della quale la T. S.r.l. si aggiudicava l'immobile staggito per il prezzo di 450.000 euro, tempestivamente versando il saldo del prezzo.

A seguito di un aggiornamento della documentazione ipotecaria, emergeva, tuttavia, la trascrizione (successiva a quella del pignoramento) di un sequestro preventivo penale riguardante il cespite posto in vendita.

Di qui la richiesta dell'aggiudicataria dell'immobile di revoca dell'aggiudicazione e della restituzione delle somme versate a titolo di prezzo, accolta dal giudice dell'esecuzione, il quale sospendeva, altresì, la procedura espropriativa.

In seguito, la creditrice Banca Popolare impugnava con opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza del g.e. avanti al Tribunale, il quale accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento del g.e.

L'aggiudicataria T. S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza per aver accolto l'opposizione ritenendo che il «sequestro, trascritto successivamente al pignoramento, non può costituire gravame pregiudizievole per l'aggiudicataria».

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., sulla base di una puntuale ricostruzione delle interferenze tra il sequestro penale e le procedure esecutive pendenti, oggetto di orientamento non univoco.

Dopo una prima fase in cui si era affermata la prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti dei terzi (con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca), si è fatta largo l'esigenza di una maggiore tutela dei terzi.

A partire da Cass. civ., n. 28242/2020, l'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie è stato riconosciuto quale regola generale per disciplinare l'interferenza tra l'acquisto in executivis e le misure di prevenzione patrimoniale.

La trascrizione del pignoramento, cioè, se anteriore a quella del sequestro, non determina l'improseguibilità dell'azione esecutiva e, soprattutto, l'acquisto dei terzi di buona fede nell'ambito di tale procedura è destinato a prevalere anche sulla confisca.

La stessa pronuncia, però, individua una rilevante eccezione nel codice antimafia (d.lgs. 159/2011) per il quale l'istituto penalistico prevale sui diritti reali dei terzi e il processo esecutivo pendente diviene automaticamente improseguibile.

Da quanto esposto deriva dunque che la T. S.r.l. avrebbe dovuto indicare nel ricorso, quale tipo di sequestro penale fosse stato trascritto.

Invero, il generico riferimento all'art. 321 c.p.p. non è utile ad individuare la disciplina del sequestro applicabile e, soprattutto, le sue conseguenze della sua trascrizione sul processo esecutivo in corso.

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