Azione collettiva di risarcimento danni proposta dal curatore fallimentare della società: qual è il giudice competente?
25 Marzo 2022
L'art. 7, punto 2, del Regolamento UE 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui è stabilita una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest'ultima, è competente a conoscere di un'azione collettiva per risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell'ambito del suo compito legale di liquidazione della massa, per conto, ma non in nome, di tutti i creditori.
La risposta alla prima questione pregiudiziale non è diversa se si tiene conto del fatto che, nel procedimento principale, una fondazione agisce per difendere gli interessi collettivi dei creditori e che l'azione proposta a tal fine non tiene conto delle circostanze individuali dei creditori.
L'art. 8, punto 2, del Regolamento 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde con ciò automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall'interveniente.
L'articolo 4 del Regolamento CE 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un obbligo di risarcimento a titolo del dovere di diligenza della società capogruppo di una società dichiarata fallita è, in linea di principio, quella del paese in cui quest'ultima è stabilita, sebbene la preesistenza di una convenzione di finanziamento tra queste due società, convenzione che include una clausola di elezione del foro, sia una circostanza che può stabilire collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo. |