Competenza del tribunale nel procedimento di composizione negoziata di gruppo

La Redazione
25 Marzo 2022

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza in oggetto, si sofferma anche sul profilo della competenza nell'ambito di un procedimento di composizione negoziata di gruppo con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 7 D.L. 118/2021.

Nell'ambito di un procedimento di composizione negoziata di gruppo con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 7 D.L. 118/2021, viene affermato che il tribunale competente (ai sensi dell'art. 13 comma 5) è quello “competente ai sensi dell'art. 9 l.fall. rispetto alla società che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497 bis c.c., esercita attività di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, con riguardo alla impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria. Il riferimento è dunque alla sede principale (diversamente dalla competenza per l'avvio della composizione negoziata, che è agganciata alla sede legale)”.

Emerge dunque una diversità di criteri di individuazione del profilo territoriale (v. commi 2, 3 e 5 dell'art. 13) che possono comportare “il rischio di diversità e disallineamento tra la individuazione della camera di commercio competente alla nomina dell'esperto chiamato a gestire la trattativa unitaria e il tribunale competente a confermare le misure protettive e cautelari, rischio, per altro, presente anche al di fuori del gruppo di imprese, come evincibile dal contenuto degli art. 2 comma 1 e art. 7, comma 1”.

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