Il CGAS solleva questione di legittimità costituzionale per l'obbligo di vaccinazione anti Covid dei sanitari
25 Marzo 2022
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente all'obbligo per il personale sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.
Per il massimo organo della giustizia amministrativa in Sicilia è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
Con riferimento a quest'ultimo punto, nell'ordinanza di rimessione alla Consulta, il Consiglio di giustizia amministrativa siciliana, sottolinea che nel novero dell'elencazione degli effetti collaterali “rientrano evidentemente anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l'invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso”. Certo, come precisato dall'organo amministrativo “le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati”, ma ciò non toglie che “il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell'imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità”. Ciò dunque non sembrerebbe “lasciare spazio all'ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata”, anche perché, tra l'altro, seguire tale criterio “implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”)”.
b) La questione di legittimità costituzionale è inoltre rilevante e non manifestamente infondata in ordine all'art. 1 della l. n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione. |