Notifica degli atti alle persone giuridiche a mezzo del servizio postale

Redazione scientifica
28 Marzo 2022

La notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, ma tale forma notificatoria — operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante — deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale.

La vicenda trae origine dalla sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento dell'appello proposto da una S.p.a., aveva annullato l'avviso di accertamento notificatole per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005.

Il giudice d'appello aveva accolto il gravame in ragione della nullità della notifica dell'avviso di accertamento,eseguita per mezzo del servizio postale e ritenuta perfezionata a seguito di compiuta giacenza dell'atto.

Secondo la CTR, la notifica degli atti alle persone giuridiche, in assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, non poteva avvenire mediante deposito dello stesso presso l'ufficio postale, dovendosi procedere alla notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente.

Di qui il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate che riteneva, al contrario, perfezionato il procedimento notificatorio nei confronti della S.p.a. mediante deposito dell'avviso presso l'ufficio postale.

La S.C. ha ritenuto il motivo infondato.

Si evidenzia che la notifica dell'avviso di accertamento può essere eseguita «direttamente» dagli uffici finanziari, tramite il servizio postale ex art. 14 l. 890/1982 ovvero ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per mezzo dell'ufficiale giudiziario secondo le previsioni degli art. 137 e ss. c.p.c.

Nel primo caso, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. 890/1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

Laddove, come nel caso in esame, venga in rilievo l'applicazione di tali ultime regole, la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo.

Tuttavia, tale forma notificatoria — operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale.

Per l'esattezza, è solo il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c.

Di conseguenza, in tali casi, la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (cfr. Cass. civ., ord., n. 2232/2017; Cass. civ., n. 9237/2012).

Pertanto, la CTR, nel ritenere nulla la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti dell'ente in quanto tale e non già del suo legale rappresentante, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.

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